Comune di Roccalveria
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Struttura

Documento non articolato: si cita per intero, con l'identificativo appalto-refezione-scolastica.

Certificazione

  • Stato: vigente
  • Ufficio: Sezione Istruzione
  • Verificato il: 11/08/2026
  • Validato da: Caricamento di prova - validazione dell'ufficio non ancora effettuata
  • Atto pubblicato

Manutenzione

Testo del documento appalto-refezione-scolastica

COMUNE DI ROCCALVERIA Sezione Acquisti e Gare – Piazza Municipio, n.1 - 00100 Roccalveria Telefono 0425/206251-249-340-236-250 e-mail: appalti@comune.roccalveria.example pec: appalti.comune.roccalveria@legalmail.it – sito internet: www.comune.roccalveria.example DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI, SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER BAMBINI, ALUNNI INSEGNANTI E PERSONALE AUSILIARIO AVENTI DIRITTO AL BUONO PASTO- PERIODO 1.9.2021/31.8.2024. Premesso: Con determinazione dirigenziale a contrarre n 1309 del 18.5.2021 è stato disposto di indire una procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Roccalveria come in oggetto esplicitato. L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett a) del Codice. 1. INFORMAZIONI GENERALI 1.1) Stazione appaltante e indirizzo : COMUNE DI ROCCALVERIA- Settore OO.PP. - Sezione Acquisti e Gare Piazza Municipio n 1 00100 ROCCALVERIA - C.F. 00000000000 - e-mail: appalti@comune.roccalveria.example - pec: appalti.comune.roccalveria@legalmail.it - sito internet: www.comune.roccalveria.example Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Settore Politiche Sociali e della Famiglia-Sezione Istruzione Dott.ssa Valeria Orna Responsabile dell'esecuzione del contratto: Dott.Fabio Raule- Funzionario Sezione Istruzione del Comune di Roccalveria fabio.raule@comune.roccalveria.example; Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Sezione Acquisti e Gare - c inzia.raspi@comune.roccalveria.i t (si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma e da intendersi come il Responsabile del procedimento di gara) CIG: 8712453FA5 CPV: 55523100-3-Servizi di mensa scolastica Luogo di esecuzione dei servizi : Comune di Roccalveria 1.2) PROCEDURA TELEMATICA . La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante, Comune di Roccalveria, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” di ARIA Lombardia. Specifiche e dettagliate indicazioni sono contenute nei manuali d’uso per gli operatori economici cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Aria spa (Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti) www.ariaspa.it. Pertanto, poiché l’intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi e qualificarsi per il Comune di Roccalveria . I concorrenti, con la partecipazione alla presente procedura, esonerano il Comune di Roccalveria, Regione Lombardia e A.R.I.A. s.p.a. Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento degli strumenti hardware e software e dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Non verranno accolte contestazioni sul contenuto del documento in formato elettronico dovute ad eventuali manomissioni dello stesso.

1.3 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. Le richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e le relative risposte verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la Piattaforma Sintel di Aria Spa Non sono ammessi chiarimenti telefonici. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA La documentazione di gara comprende: - Bando di gara GUCE, disciplinare di gara e relativi allegati richiamati, - Capitolato d'oneri per la gestione del servizio, - Schema di contratto refezione scolastica, - Allegato elenco scuole, pasti giornalieri, inventario dei beni, - DUVRI Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet della stazione appaltante ( www.comune.roccalveria.example/ amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/ atti delle amm.ni aggiudicatrici/ SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA) e sulla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia sotto la voce: 'Documentazione di gara' Il concorrente dovrà visionare il “Codice di comportamento aziendale dei dipendenti del Comune di Roccalveria”, scaricabile sul sito del Comune all'indirizzo: www.comune.roccalveria.example – amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice di comportamento dipendenti pubblici. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO DEL SERVIZIO L’appalto ha ad oggetto l'affidamento in gestione del servizio di refezione scolastica nelle diverse fasi di acquisto materie prime, preparazione, trasporto ove necessario, consegna,distribuzione dei pasti, pulizia e riordino dei locali relativamente agli Asili Nido del Comune di Roccalveria (anche durante il servizio estivo), alle Scuole Statali dell’Infanzia, alle Scuole Statali Primarie e alle Scuole Secondarie di primo grado (con orari articolati in rientri pomeridiani) per i bambini, per gli alunni nonché per gli insegnanti ed il personale ausiliario aventi diritto al pasto. L’appalto non è suddivisibile in lotti data l’interconnessione tra le varie prestazioni e l’impossibilità di renderle in maniera distinta. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs n 50/2016 il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 2.250.600,00 (Iva esclusa) per l’intera durata contrattuale (importo unitario singolo pasto a base di gara x numero pasti annui stimati in 484.00 presumibili per la durata contrattuale) oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 23 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.089.740,52 (per l’intera durata contrattuale). Per la natura delle attività oggetto del presente affidamento i costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso sono stati quantificati in € 1.000,00 . L'appalto è finanziato con fondi propri del bilancio comunale 4. DURATA DEL CONTRATTO : Il servizio oggetto dell'appalto decorrerà presumibilmente dall'1.9.2021 al 31.8.2024 con facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara d’appalto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) previo avviso da comunicarsi all’aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, si può richiedere l'esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, del contratto nelle more della sua stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell’aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva e le polizze previste all'art.12 del Capitolato d'oneri per la gestione del servizio competono in tal caso all’aggiudicatario pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

L’Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale della concessione in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, pertanto, non è consentita alcuna interruzione delle prestazioni. 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,( per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere c) del Codice, invece, tale indicazione è una facoltà e non un obbligo, essendo dotato di una comune struttura d'impresa che gli consente di eseguire il servizio anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.In particolare: I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 6. REQUISITI GENERALI Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA . I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Ai cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. b) Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetto a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la prefettura della provincia di competenza in cui l’operatore economico ha la propria sede ovvero presentazione –entro la data di presentazione dell’istanza –della domanda di iscrizione al già menzionato elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA Fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto ( refezione scolastica) non inferiore ad € 2.000.000,00 realizzato negli ultimi tre esercizi . Si precisa che gli importi sopra indicati sono stati richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione anche della rilevanza e delicatezza del servizio di cui trattasi. I requisiti richiesti sono proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità. Si precisa che il requisito relativo al fatturato di cui al presente punto deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. In caso di consorzio stabile, consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, il requisito deve essere posseduto dal Consorzio o dai consorziati secondo quanto previsto all’art. 47 del d.lgs. 50/2016. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: • per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; • per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE. a) avere conseguito con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, servizi di ristorazione scolastica analoghi per tipologia di utenza a quello oggetto del presente appalto Il numero dei pasti somministrati, indicato dal concorrente, riferito complessivamente al triennio sopra indicato, non dovrà essere inferiore a n° 484.000 . La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: • originale o copia conforme dei certificati rilasciati dalle relative Amministrazioni, con indicazione per ogni servizio, del committente, dell’oggetto, dell’importo del servizio (Iva esclusa) e del periodo di esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con indicazione per ogni servizio, del committente, dell’oggetto, dell’importo del servizio (Iva esclusa) e del periodo di esecuzione. b) Possesso delle seguenti certificazioni: a) sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismi accreditati; b) certificazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) oppure la certificazione ISO 14001 in corso di validità; c) certificazione del sistema di sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005 o ISO 22000:2018 “Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare”. d) certificazione ISO 22005:2008 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari”. La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, del numero di alunni iscritti al servizio e del periodo di esecuzione; Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. ( nei Raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.lgs n 50/2016; non sono previsti RTI di tipo verticale non essendoci distinzione tra attività principale e secondarie data la peculiarità del servizio) . I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti I requisiti di Ordine Generale devono essere posseduti da: - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla C.CC.I.A.A oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato punto 7.1-a e punto 7.1-b devono essere posseduti: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito di cui al punto 7.2 e 7.3 a) deve soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso ed in misura maggioritaria della mandataria. Il requisito di cui al punto 7.3 b ( articolata in 4 certificati ) deve essere posseduto da ciascun componente il Raggruppamento. 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di Ordine Generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici

II requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 a e 7.1 b devono essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 a, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 8. AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 9. SUBAPPALTO. Non ammesso per garantire l'uniformità dei pasti somministrati sia sotto il profilo organolettico che qualitativo. 10. GARANZIA PROVVISORIA. L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di gara e precisamente di € 45.012,00 ,salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7. 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della

documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, da una fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 19.01.2018, n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze n. 31 del 19 gennaio 2018; 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5) prevedere espressamente a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 11.PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del Codice, l'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D,lgs n 50/2016. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it Pertanto, poiché l’intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l’eprocurement di Regione Lombardia, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara dovranno registrarsi in piattaforma SINTEL. Per la registrazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. La documentazione richiesta per partecipare alla gara dovrà essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all'indirizzo internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 10.00 del 14 GIUGNO 2021, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Il termine è fissato in coerenza con quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), della legge 11.9.2020 n 120 “in relazione alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Si specifica che non verranno accettate offerte off-line L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema. Il semplice caricamento ( upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. I concorrenti esonerano la stazione appaltante e l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre : a) una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; b) una busta telematica contenente l'offerta tecnica. c) una busta telematica contenente l'offerta economica. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura. Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di seguire attentamente le modalità di inserimento delle informazioni Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.Il sistema utilizzato garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta. Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Non è ammissibile il ritiro dell’offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine per la presentazione. Non sono ammesse, a pena di esclusione, istanze di ammissione ed offerte trasmesse per posta, corriere, telegramma o telefax o posta elettronica. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.Gli importi dichiarati, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. IMPORTANTE La presentazione dell'offerta mediante Sintel è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera il Comune di Roccalveria e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare di allegare tutti i documenti richiesti. 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO . Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 1) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 2) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 3) la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta, ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Nella busta telematica amministrativa deve essere caricata la documentazione amministrativa richiesta in relazione alla forma di partecipazione dell’operatore economico. La busta telematica amministrativa dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, - DGUE – PassOE- Documentazione attestante la garanzia provvisoria- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC - Dichiarazione per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti (eventuale)- Quietanza F23 per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione. Attraverso l’apposita funzionalità “Invia offerta amministrativa”, disponibile nel “Dettaglio” della procedura presente in Sintel, il concorrente dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire tutta la documentazione su elencata, debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore autorizzato con comprovati poteri di firma. Tutta la documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dovrà essere inclusa in un'unica cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato .zip ( NO RAR) 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DGUE La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A“domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative del DGUE” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda di partecipazione – dichiarazioni integrative del DGUE è sottoscritta digitalmente e presentata: - nel caso di soggetto partecipante in forma singola dal legale rappresentante; -nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila. -nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. -nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo,

Il concorrente allega: copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Modalità di pagamento del bollo: la domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 può avvenire con una delle seguenti modalità: a) mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, codice fiscale); - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Roccalveria); - del codice ufficio o ente (campo 6); - del codice tributo (campo 11: 456T) - degli estremi dell’atto o del documento (campo 10: Numero ID identificativo SINTEL della procedura oppure codice CIG); - della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo); A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare all’offerta copia informatica dell’F23. b) apponendo la marca da bollo (opportunamente annullata) sul modello allegato A e allegando copia scansionata di detto foglio, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o del legale rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) dell'operatore economico. 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sulla sezione documentazione di gara della piattaforma Sintel come segue: . Parte I- Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura d'appalto. Parte II – Informazioni sull’operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 5) PASSOE dell’ausiliaria (tale PASSOE va acquisito al fine di consentire al concorrente di creare il proprio PASSOE, completo dei dati dell’ausiliaria e sottoscritto digitalmente anche da quest’ultima). 6) le dichiarazioni integrative al DGUE sottoscritte dall'ausiliaria, Non è prevista la compilazione della Sezione D in quanto non è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto Parte III- Motivi di esclusione ( Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente bando/disciplinare ( Sez. A-B-C- del DGUE) La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2 del Codice è resa anche con riferimento a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, di cui deve essere indicato l’elenco completo e le relative generalità. Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama l’art. 80, comma 3, del Codice e il Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, tale attestazione è resa anche con riferimento ai soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara Parte IV- Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando le sezioni pertinenti.

Parte VI- Dichiarazioni finali Il DGUE deve essere presentato: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Le suddette dichiarazioni, di cui al par. 15.3.1, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO Il concorrente allega: 1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art.93, comma 7 del Codice copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 14.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti -originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti -originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti attestante: - l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA Tutta la documentazione tecnica costituente l'offerta dovrà essere firmata digitalmente, pena la nullità, dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione richiesti al paragrafo “ Criterio di aggiudicazione” del presente disciplinare. L’offerta tecnica deve riportare l’oggetto dell’appalto, nonché il nominativo del concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo l’offerta deve essere sottoscritta, pena la nullità,da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. La busta telematica – Offerta tecnica” dovrà contenere una relazione suddivisa in paragrafi numerati secondo i sub-criteri, redatta in formato A4 carattere ARIAL- corpo 11 – MAX 40 righe, per un numero massimo totale di pagine pari a 17 pagine ( 34 facciate ) come suddivise per numero specificato per ogni criterio di valutazione. Si avverte che la Commissione Giudicatrice, nel caso di relazioni che superino il limite di pagine o di righe indicato applicherà la penalizzazione di 2 punti al punteggio dell'offerta tecnica. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA- OFFERTA ECONOMICA Attraverso la piattaforma Sintel, il concorrente dovrà formulare la propria offerta economica indicante, a pena di esclusione, i seguenti elementi: - il prezzo per singolo pasto, espresso in cifre e in lettere (fino a tre cifre decimali separate da virgola), inferiore a quello a base di gara (€ 4,65), al netto degli oneri della sicurezza derivanti da interferenza ; - la stima dei costi della sicurezza aziendali afferenti l’attività svolta dall’operatore economico calcolati per tutta la durata della concessione, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice ; - la stima dei costi della manodopera (personale) calcolati per tutta la durata della concessione, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice . La mancanza dell’indicazione del prezzo (sia in cifre che in lettere) e/o dei costi della sicurezza aziendali e/o dei costi della manodopera e/o della sottoscrizione dell’offerta economica non sono sanabili ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice per cui si procederà all'esclusione automatica dell'operatore economico. Non sono ammessi valori pari a zero per i costi della sicurezza aziendali e per i costi della manodopera impiegata. Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto (cause di esclusione non sanabili dell’art. 83, comma 9 del Codice). Ai sensi di quanto previsto nell’art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d). L'offerta dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o, in caso di riunione temporanea di imprese, dal legale rappresentante di ogni impresa associata. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora costituiti, l’offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. Si precisa che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL”. Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali. Solo in seguito al caricamento di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente puo passare allo step “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L' appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.in base ai seguenti punteggi: Offerta tecnica punti 70 Offerta economica punti 30 Al fine di garantire elevati livelli di qualità nell’erogazione del servizio, si precisa che saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche e dunque all’attribuzione del punteggio economico, solo i concorrenti che abbiano conseguito almeno 30 punti tecnici (soglia di sbarramento).

La valutazione dell’Offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del D.lgs n 50/2016 con atto assunto dopo il termine di scadenza delle presentazione delle offerte. La valutazione sarà effettuata con riferimento ai seguenti criteri e relativi punteggi massimi attribuibili: Indicatore Punti Criterio di assegnazione 1 Qualità del Servizio – Caratteristiche (relazione max 5 pagine) Parametro qualità Max 12 punti Il punteggio di cui sopra verrà assegnato come segue: A Piano per la risoluzione delle emergenze per mancata consegna derrate o impossibilità di produzione dei pasti presso il/i centro/i pasti di riferimento. Max punti 4 B B Proposte innovative per una migliore e più efficiente erogazione delle prestazioni previste in contratto, pur nel rispetto delle prescrizioni minime del capitolato (a titolo esemplificativo riduzione e gestione dei rifiuti, gestione del servizio nell’ottica del minor impatto ambientale, ecc) Max punti 3 B C Progetto per il monitoraggio, per l’intera durata dell’appalto, dei generi alimentari non consumati in mensa (con riferimento sia ai cibi rimasti indistribuiti che a quelli già distribuiti e non consumati dagli utenti), finalizzato alla riduzione degli sprechi alimentari ed ad un miglior utilizzo delle risorse. Il progetto deve comprendere anche le azioni correttive (ad es. variazioni sui menù da concordarsi con l’Amministrazione) da applicare in caso evidenti sprechi. Max punti 2 B D Progetti di educazione alimentare, con particolare attenzione all'incremento di frutta e verdura, rivolti agli alunni, alle famiglie, ai docenti ed al personale, da realizzarsi a propria cura e spese della ditta. Resta inteso che detti progetti andranno concordati con i Dirigenti Scolastici e condivisi con l’Amministrazione comunale. Max punti 2 B E Disponibilità ad accordare le medesime condizioni contrattuali poste in essere con il Comune di Roccalveria nei confronti di soggetti privati che gestiscono i doposcuola nelle scuole richiamate all'art. 2 del capitolato. 1 punto alla Ditta che accorderà la disponibilità. Indicatore Punti Criterio di assegnazione 2 Qualità del Servizio – Modalità organizzative,operative e di controllo del processo di produzione ( relazione max 4 pagine) Parametro di qualità Max 8 punti Il punteggio di cui sopra verrà assegnato come segue: A Criteri ecologici applicati nel centro di cottura aziendale nell'utilizzo di apparecchiature a basso consumo energetico. Il fornitore deve utilizzare preferibilmente apparecchi la cui etichetta energetica, secondo l'Energy Label previstodalle direttive Europee e regolamenti applicativi,certifichi l'appartenenza alla classe A++o superiore per frigoriferi, congelatori, lavastoviglie e forni. È accettato quale mezzo di prova la copia del libretto di istruzioni dal quale si evinca l'identificazione dell'attrezzatura (numero di serie) e la sua appartenenza alla classe di efficienza energetica richiesta. Qualora gli apparecchi in questione fossero"ad uso professionale", e quindi non in possesso della suddetta certificazione energetica, è necessario presentare la relativa Max punti 5 A

documentazione tecnica. E’ necessario quindi indicare sia il numero degli apparecchi presenti nel centro pasti che rispettano i requisiti sopra descritti che il numero di quelli che non rispettano tali requisiti B Criteri ecologici applicati nel centro di cottura aziendale nei sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, pannelli solari per la produzione di acqua calda o altro. Il fornitore deve presentare la documentazione tecnica attestante l’effettiva presenza degli impianti dichiarati Max punti 3 B Indicatore Punti Criterio di assegnazione 3 Qualità del servizio- Modalità organizzative, operative e di controllo del processo di distribuzione ( relazione max 3 pagine) . Parametro di qualità Max 12 punti Il punteggio di cui sopra verrà assegnato come segue: A Utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per la consegna dei pasti L'aggiudicatario deve preferibilmente utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, quali: — Veicoli, Classe Euro 6 — Veicoli con alimentazione a metano o bifuel — Vetture elettriche e/o ibride L'offerente deve fornire una dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante riguardante il numero e la tipologia dei mezzi di trasporto che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio, dove vengano specificate le richieste caratteristiche di eco compatibilità necessarie all’assegnazione del punteggio specifico. All’Aggiudicatario verrà richiesta apposita documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di gara. Max 5 punti Verranno assegnati 5 punti alla Ditta che presenterà il numero maggiore di mezzi di trasporto con le caratteristiche richieste nel modo che segue: 1 automezzo ecocompatibile-1punto 2 automezzi ecocompatibili- 2 punti 3 automezzi ecocompatibili-3 punti 4 o più mezzi ecocompatibili-5 punti A B Distanza dal centro di cottura aziendale. Viene preso in esame la distanza espressa in chilometri, dal centro di cottura aziendale alla sede municipale di Piazza V. Emanuele II. Max 4 punti Da 0 a 15 Km 4 punti Da 15,1 a 29 Km 2 punti Superiore a 30Km 0 punti A C Presenza di contenitori ATTIVI per il trasporto dei pasti con descrizione delle caratteristiche per il mantenimento della temperatura caldo-freddo Max 3 punti 1 solo punto alla Ditta che utilizzerà contenitori con iniezione a vapore o coperchio attivo, oltre alla coibentazione termica/contenitori con piastre refrigerate A Indicatore Punti Criterio di assegnazione Qualità del servizio- Organico a disposizione e professionalità ( relazione max 5 pagine) . Parametro di qualità Max 8 punti A Complesso di risorse umane aggiuntive rispetto a quelle previste come minime nel Capitolato, che la ditta intende destinare alla gestione del servizio oggetto dell’appalto e relative professionalità (dietisti, cuochi, addetti ai terminali di distribuzione, controllo qualità, addetti alla gestione del servizio, ecc…). Verranno valutate, oltre all’entità delle risorse umane impiegate, anche le relative professionalità specifiche. Max punti 5 B B Con riguardo al complesso di risorse umane (dietisti,cuochi, addetti ai terminali di distribuzione, ecc…) che la ditta intende destinare al servizio in oggetto, verrà valutato il programma di Max punti 3 B

formazione annuale aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dalla Legge della Regione Veneto in materia. Verranno valutati particolarmente qualificanti gli interventi formativi aventi per oggetto la sicurezza alimentare, la gestione del servizio improntata ad un basso impatto ambientale e le modalità di relazione con l’utenza (adulti e bambini) Indicatore Punti Criterio di assegnazione Qualificazione delle derrate alimentari . Parametro di qualità. Max punti 30 A Utilizzo delle materie prime di origine biologica Max: 18 Verranno assegnati 18 punti alle Ditte che rispetteranno, con riferimento alle materie prime di origine biologica le seguenti percentuali minime di utilizzo in peso e per singola tipologia di prodotto: - 90% per frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale (esclusi succhi di frutta), pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati,olio extravergine; - 100% per uova, yogurt e succhi di frutta; - 50% per prodotti lattierocaseari (escluso yogurt), carne,pesce da acquacoltura; che garantiranno l'attribuzione della qualificazione di mensa biologica a MARCHIO ORO; Verranno assegnati 15 punti alle Ditte che rispetteranno, con riferimento alle materie prime di origine biologica le seguenti percentuali minime di utilizzo in peso e per singola tipologia di prodotto: - 70% per frutta, ortaggi,legumi, prodotti trasformati di origine vegetale (esclusi succhi di frutta), pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine; - 100% per uova, yogurt e succhi di frutta; - 30% per prodotti lattierocaseari (escluso yogurt), carne,pesce da acquacoltura; che garantiranno l'attribuzione della qualificazione di mensa biologica a MARCHIOARGENTO; Verranno assegnati 8 punti alle Ditte che rispetteranno, con riferimento alle materie prime di origine biologica le seguenti percentuali minime di utilizzo in peso e per singola tipologia di prodotto: - 50% per frutta, ortaggi, legumi, A

prodotti trasformati di origine vegetale (esclusi succhi di frutta), pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine; - 100% per uova, yogurt e succhi di frutta; - 20% per prodotti lattierocaseari (escluso yogurt), carne, pesce da acquacoltura; B Utilizzo di alimenti biologici prodotti in un'area che dista non più di 150 Km dal luogo di somministrazione Max 3 punti A C Se nell’ambito dei prodotti offerti sono presenti anche prodotti esotici (ananas, banane, cacao, cioccolata e zucchero) provenienti da produzioni estere biologiche rispettando i criteri del commercio equo e solidale Max 2 punti D Utilizzo di materie prime, intese come prodotti ortofrutticoli, derivanti da prodotti dell'agricoltura sociale (L. 14/2015) oppure da terreni confiscati alla mafia Max 2 punti E Offerta di prodotti DOP, IGP, STG e tradizionali aggiuntivi Max 5 punti A TOTALE PUNTEGGIO OGGERTA TECNICA 70 PUNTI 17.1 CRITERI DI PONDERAZIONE Per il criterio di attribuzione del punteggio relativo agli elementi quantitativi di valutazione, afferenti comunque alla qualità del servizio o della qualificazione delle derrate alimentari, denominato criterio A, sarà applicata la formula proporzionale per cui alla quantità maggiore di prodotti offerti sarà attribuito il punteggio massimo mentre alle altre offerte si attribuiranno punteggi proporzionali (es X=punteggio max*n° di prodotti offerti/n° maggiore di prodotti offerti). Per il criterio di attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi di valutazione dell’offerta, denominato criterio B, ogni componente della Commissione di gara attribuirà all’offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; il punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media definitiva per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile. Gli elementi di valutazione di natura qualitativa sopra descritti avvengono attraverso il seguente grado di giudizio attribuito dalla Commissione stessa: GRADO GIUDIZIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E RELATIVO COEFFICIENTE: Ottimo 1 Buono 0,8 Sufficiente 0,6 Insufficiente 0,4 Gravemente insufficiente 0,2 Inesistente 0 Riparametrazione: Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto (70 punti) per gli aspetti qualitativi, al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. Per l'attribuzione del Punteggio Economico – 30 punti Sarà assegnato il punteggio massimo di 30 punti alla ditta che presenterà il prezzo a pasto più basso (ottenuto applicando la percentuale unica di sconto offerta al prezzo del pasto posto a base d’asta e cioè € 4,65 al netto degli oneri da DUVRI). Quindi per le altre offerte il prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale nel seguente modo: Formula applicata: punti assegnati = 30 X prezzo del pasto più basso /prezzo del pasto da valutare L’offerente dovrà indicare altresì la stima presuntiva dell’importo degli oneri della sicurezza interni riferiti al presente appalto.

Nel complesso non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate. Si precisa che ai fini della verifica di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione prima della riparametrazione e ciò sulla base delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, 01 agosto 2016, n. 3455 e sez. V, 30 gennaio 2017, n. 373 e TAR Veneto, sez. I 09 febbraio 2018 n. 145. ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI L'operatore economico, qualora lo ravvisi, dovrà esplicitare le parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione anche da allegare all'istanza di partecipazione di cui al modello allegato, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografa dall'offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 22 e ss. L. 241/90 s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Dovrà, altresì, fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione Appaltante. Il concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o secretata l'intera relazione. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. 18. SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA . Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si avvale della c.d.“inversione procedimentale”; pertanto la verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare sarà effettuata, in modo che l’appalto sia aggiudicato a un offerente che soddisfa i criteri di selezione stabiliti per la presente procedura. Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull’argomento,la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte. Nel dettaglio il Seggio di gara nella prima seduta pubblica, procederà, nella piattaforma Sintel, al controllo della firma digitale, e ad avviare la fase di valutazione amministrativa e a chiudere la stessa fase . Il Seggio di gara non procederà pertanto ne ad ammettere ne ad escludere alcun partecipante relativamente alla documentazione amministrativa. La piattaforma Sintel, cosi facendo ammetterà dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti al fine di poter accedere alle offerte tecniche. Si specifica a tal riguardo che le comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma Sintel a seguito della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti.

Le comunicazioni del Seggio di gara, saranno trasmesse tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura”. Chiusa la fase amministrativa, secondo le specifiche sopradescritte, il Seggio di gara procederà all'apertura telematica concernente l'offerta tecnica e alla consegna, in via telematica, delle stessa alla Commissione giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara, dando atto che per gli operatori che non avranno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente punto 17 non si procederà all'apertura della busta telematica offerta economica. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Seggio di gara con la Commissione giudicatrice, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e quindi, tramite la funzione presente nella piattaforma Sintel all’attribuzione dei relativi punteggi, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente punto “ Attribuzione punteggio economico” Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. Qualora, sulla scorta dei punteggio relativi all'offerta tecnica ed economica emergano offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, il Seggio di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20 Pertanto il Seggio di gara in seduta riservata procederà alla verifica della documentazione amministrativa riferita al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità tecnica e professionale come richiesti nel disciplinare di gara dell'operatore economico primo classificato in graduatoria, e a propria discrezione anche del secondo in graduatoria, ovvero: a) ad aprire la busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti e della presenza della firma digitale; b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13; Nel caso in cui da tale verifica della documentazione amministrativa o a seguito del soccorso istruttorio, il Seggio di gara accerti il mancato possesso di quanto richiesto dal presente disciplinare da parte del 1^ classificato, lo stesso procederà all'esclusione di tale concorrente e a rideterminare la graduatoria, individuando cosi il nuovo concorrente primo in graduatoria nei confronti del quale si procederà all'apertura della busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa e alle operazioni di cui sopra ivi inclusa l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio. La stazione appaltante, successivamente, procederà, nei confronti del miglior offerente, alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge e regolamentari tramite il sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente e all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il Seggio di gara e la Commissione provvedono a comunicare, tempestivamente al RUP, le eventuali esclusioni da disporre per: - mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica Offerta tecnica; - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonche irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice abbiano ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina

ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice . 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97- comma 3- del Codice ed in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse ( cfr Linee guida Anac n 3/2016 e successivo aggiornamento) Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21. 21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale secondo le modalità previste al punto 20, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara . Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi del citato articolo, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui al precedente punto. . In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. L’aggiudicazione definitiva, di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel,ed acquisirà efficacia, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.lgs n 50/2016, dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai

sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice e tutte le eventuali polizze assicurative previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è di circa €1.700,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roccalveria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Organismo responsabile delle procedure di r icorso : TAR del Veneto Cannaregio 2277 – 30121 Venezia – Italia - Telefono 041 2403911 Fax 041 2403940 entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo. 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara Il Dirigente Responsabile Ing. Michele Cavallaro documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Il Comune di Roccalveria, in qualità di titolare (con sede in Piazza Municipio n 1 ; centralino: +39 0000/0000), tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla procedura di gara avviata e correlata alla stipula ed esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedimentali. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Roccalveria o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). Il Responsabile della Protezione dei Dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è la ditta SINAPSI INFORMATICA S.R.L. - contatti: dpo@comune.roccalveria.example Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).