Comune di Roccalveria
PoC dimostrativo

Regolamento di istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

attivo tributi · n. 9· del 15/04/2014· prot. C.C. 9/2014, da ultimo modificato con C.C. 18 del 30.03.2017

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Articoli

Certificazione

  • Stato: vigente
  • In vigore dal 15/04/2014
  • Ufficio: Sezione Tributi
  • Verificato il: 11/08/2026
  • Validato da: Caricamento di prova - validazione dell'ufficio non ancora effettuata
  • Atto pubblicato

Manutenzione

Art. 1 reg-tari/art1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Roccalveria dell’imposta unica comunale, d’ora in avanti denominata IUC, istituita dall’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d’ora in avanti denominata TARI.

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Legge 27 dicembre 2013, n. 147

2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Legge n. 147/2013 di cui al comma 668

3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione della TARI nel Comune di Roccalveria, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 reg-tari/art2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, nonchè dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 4

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 2135 c.c.

Art. 3 reg-tari/art3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti e della gestione del servizio, i rifiuti speciali classificati non pericolosi indicati all’articolo 3 del Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, approvato con deliberazione di C.C. n. 116 del 21.11.2007, esecutiva, e sue successive modificazioni ed integrazioni e di cui all’allegato A).

C.C.

Art. 4 reg-tari/art4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 5

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117. TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117

Art. 5 reg-tari/art5

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per: a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla tassa: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative; c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

art. 1117 c.c.

4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 6

Art. 6 reg-tari/art6

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della tassa è il Comune di Roccalveria relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 7 reg-tari/art7

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

art. 1117 c.c.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 reg-tari/art8

ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili ed arredi e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, luce, acqua); b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1.50, nel quale non sia possibile la permanenza; c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; f) gli edifici adibiti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad altro uso; g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 7

h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 reg-tari/art9

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.

Art. 10 reg-tari/art10

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa: a) le superfici adibite all’allevamento di animali; b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: 8

• ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 40%; • lavanderie a secco e tintorie non industriali: 50%; • officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 30%; • elettrauto: 40%; • autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche: 30%; • officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 30%; • tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 50%; • laboratori fotografici o eliografici: 50%; • produzione allestimenti pubblicitari e insegne luminose: 50%; • lavorazione materie plastiche e vetroresine: 50%; • ipermercati e supermercati: 20%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b) comunicare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l’avvenuto trattamento e smaltimento presso imprese a ciò abilitate in conformità alla normativa vigente.

5. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva e fisicamente contigua, occupata a titolo transitorio da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento a TARI delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area ove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 11 reg-tari/art11

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, per l’allineamento tra i dati catastali ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui al precedente comma 1, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

di cui al comma 1

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 9

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 12 mq. per colonnina di erogazione. TITOLO III – TARIFFE

Art. 12 reg-tari/art12

COSTO DI GESTIONE

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.

4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo, al netto del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13 reg-tari/art13

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. metodo normalizzato).

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) ed i costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote della tassa dovute e non versate.

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

4. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa sui rifiuti in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.

6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 10

di cui al comma 3

Art. 14 reg-tari/art14

ARTICOLAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tassa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tale fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

4. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata in misura pari al 10% a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo di biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, purchè il processo risulti controllato, avvenga ad idonea distanza dalle proprietà confinanti, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti. Lo sconto si applica dal mese successivo a quello di adesione al compostaggio domestico; il soggetto gestore del servizio rifiuti verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra l’utenza perde diritto all’intera agevolazione annua, fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento comunale sulla gestione del ciclo dei rifiuti.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Art. 15 reg-tari/art15

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 reg-tari/art16

TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie 11

parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

2. La quota variabile della tassa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 17 reg-tari/art17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune oppure condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 (due) unità.

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in n. 1 (una) unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. Sarà possibile in fase di iscrizione optare tra mantenere separate le utenze, in base ai rispettivi componenti e sulla base delle superfici di cui al precedente articolo 11 ovvero, in alternativa, conteggiare tutti i componenti in un’unica utenza domestica per l’intera superficie. Nel caso tale opzione non fosse esercitata, il gestore dovrà mantenere separate le utenze, attribuendo le superfici con i criteri di cui al predetto articolo 11.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 29, comma 5, del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. 12

Art. 18 reg-tari/art18

TASSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

2. La quota variabile della tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tassa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 19 reg-tari/art19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 reg-tari/art20

SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinata dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 Legge 28 febbraio 2008, n. 31

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti. 13

Art. 21 reg-tari/art21

TASSA GIORNALIERA

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

6. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a € 12,00.

Art. 22 reg-tari/art22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa comunale. TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 23 reg-tari/art23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%; b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%; c) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora presso Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari (articolo 17, comma 5): riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 14

dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, con le modalità precisate nel precedente articolo 14, comma 4.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. A partire dall’anno 2015 la TARI è applicata, con le modalità di cui al precedente comma 2, in misura ridotta di due terzi per ciascun anno sull’unica e sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Art. 24 reg-tari/art24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, del 50% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23.

Art. 25 reg-tari/art25

RECUPERO RIFIUTI ASSIMILATI

1. La TARI dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione fruibile, escludendo dalla quantificazione i rifiuti da imballaggio, non può essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa dovuta dall’utenza.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

3. Al fine di beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l’ufficio tributi, allegando le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.

di cui al comma 1

4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 652, della legge 27.12.2013, n. 147, come integrato dall’articolo 17 della legge 19.08.2016, n. 166, la TARI dovuta dalle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono generi alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, eccedenze alimentari agli indigenti e alle persone in maggior condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, è ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità, debitamente certificata, 15

dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. La riduzione fruibile non può essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa dovuta dall’utenza.

5. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19.08.2016, n. 166.

6. Al fine di beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 4, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l’ufficio tributi ed allegando la documentazione comprovante la tipologia e la quantità dei beni e dei prodotti ceduti gratuitamente, nonché l’identificazione dei soggetti riceventi le merci, sia direttamente che indirettamente.1

di cui al comma 4

Art. 26 reg-tari/art26

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito ed attivato; analoga riduzione è applicata per le utenze poste ad una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica, restando escluse dal calcolo della distanza i percorsi in proprietà privata.

2. La tassa è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27 reg-tari/art27

AGEVOLAZIONI

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio e la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI, nei seguenti casi: a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune. L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa o beneficiarie del reddito di ultima istanza ed è aggiornata annualmente; b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi, con l’adozione di apposita deliberazione consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di riduzioni parziali o totali.

2. Le agevolazioni eventualmente previste non sono cumulabili tra loro.

3. L'istanza per ottenere l’agevolazione TARI deve essere presentata al Comune, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione entro il termine stabilito ogni anno. Il Comune si impegna a comunicare ai soggetti richiedenti la concessione o meno del beneficio di cui al precedente comma 1, lettera b), con l’indicazione delle modalità per usufruire dello stesso.

4. Le agevolazioni sono concesse in corrispondenza dell’anno di presentazione della domanda. 1 Si precisa che i commi 4,5,6 dell'art. 25 sono stati aggiunti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2017 16

5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.

Art. 28 reg-tari/art28

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 29 reg-tari/art29

VERSAMENTO

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e novembre, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di disporre il differimento di tali termini, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 19 del vigente Regolamento generale di disciplina delle entrate tributarie comunali.

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. La tassa sui rifiuti viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente mediante invio con posta elettronica certificata.

6. La tassa non è dovuta se di importo uguale od inferiore ad € 12,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’intero anno e non alle singole rate di acconto. TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 30 reg-tari/art30

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della tassa e in particolare: a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal possessore o detentore a qualsiasi titolo; 17

b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alle precedenti tipologie di prelievo sinora applicate (TARSU-TIA1-TIA2TARES).

Art. 31 reg-tari/art31

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati e reperibili sul sito internet comunale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al precedente comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell’attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 18

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici di sportello del soggetto affidatario dell’attività di supporto alla gestione della TARI, come individuato con apposito provvedimento del Comune, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata a mezzo di fax o e-mail oppure in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 32 reg-tari/art32

POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 33 reg-tari/art33

ACCERTAMENTO

1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.

2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi tributari ed eventuali spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

Art. 34 reg-tari/art34

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 75% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 35 reg-tari/art35

INTERESSI

1. Gli interessi tributari e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale annuo maggiorato di tre punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36 reg-tari/art36

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa comunale e tributo provinciale e suddividendo l’ammontare complessivo nelle rate stabilite ai sensi del precedente articolo 29.

2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con l’eventuale addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 37 reg-tari/art37

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dal vigente ordinamento.

Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 38 reg-tari/art38

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 35, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuto dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata a formale comunicazione di accoglimento dell’istanza medesima.

2. Non si procede al rimborso ed alla compensazione per somme inferiori a € 16,53 per anno d’imposta.

Art. 39 reg-tari/art39

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, il Comune non procede all’accertamento della tassa qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 16,53 per ciascun anno di imposta.

Art. 40 reg-tari/art40

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 21

Art. 41 reg-tari/art41

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tassa sui rifiuti e servizi (TARES), istituita dall’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed applicata per il solo anno 2013, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2014.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Art. 42 reg-tari/art42

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 22

ALLEGATO A Sostanze assimilate ai rifiuti urbani Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze: - rifiuti di carta, cartone e similari; - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; - imballaggi primari - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata; - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e sughero, - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil-pelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni; - resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; - accessori per l’informatica. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833: - rifiuti delle cucine; - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; 23

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, - rifiuti ingombranti - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; - indumenti e lenzuola monouso; - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi - pannolini pediatrici e i pannoloni, - contenitori e sacche delle urine; - rifiuti verdi. ALLEGATO B Categorie di utenze non domestiche Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie: Tabella nel caso di Comune con più di 5.000 abitanti:

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 legge 23 dicembre 1978, n. 833 articolo 3 del presente regolamento

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

02. Cinematografi, teatri

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

05. Stabilimenti balneari

06. Autosaloni, esposizioni

07. Alberghi con ristorante

08. Alberghi senza ristorante

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

10. Ospedali

11. Agenzie, studi professionali, uffici

12. Banche e istituti di credito

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

16. Banchi di mercato beni durevoli

17. Barbiere, estetista, parrucchiere

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

20. Attività industriali con capannoni di produzione

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

23. Birrerie, hamburgerie, mense

24. Bar, caffè, pasticceria

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

26. Plurilicenze alimentari e miste

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club 24