Comune di Roccalveria
PoC dimostrativo

Regolamento comunale IMU 2016 aggiornato

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Art. 1 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Roccalveria dell’imposta municipale propria, d’ora in avanti denominata IMU, quale componente di natura patrimoniale dell’imposta comunale unica (IUC), istituita dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124 e dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonchè dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 legge 22 dicembre 2011, n. 214 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 legge 28 ottobre 2013, n. 124 legge 27 dicembre 2013, n. 147 Legge 28 dicembre 2015 n. 208

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di Roccalveria, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 3 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art3

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento: a. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di

4 edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 articolo 1 del presente regolamento

Art. 4 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell’imposta sono: a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto; e. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 5 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell’ imposta è il Comune di Roccalveria relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

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Art. 6 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, comm1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

legge 23 dicembre 1996, n. 662

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

di cui al comma 3

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, vengono confermati e fanno parte integrante del presente regolamento i valori medi delle aree fabbricabili stabiliti nella tabella approvata ed allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2008, esecutiva. Tali valori si intendono validi anche per gli anni successivi qualora non venga diversamente deliberato nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

6 Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta IMU dovuta per le predette aree fabbricabili risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella predetta tabella. I valori di cui alla tabella possono, in sede di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione approvato con separato regolamento comunale sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, essere modificati qualora si riscontrino delle effettive condizioni giuridiche e/o morfologiche delle aree che influiscono sulla potenzialità edificatoria delle stesse.

D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 7 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art7

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504

2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

Art. 8 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art8

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA

1. Le aliquote e la detrazione sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il termine previsto da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell’anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e l detrazione di base fissata dalla legge.

7

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 legge 24 dicembre 2012, n. 228

2. Ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 Ai sensi del comma 13

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito nel termine stabilito del 14 ottobre per ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

legge 9 dicembre 1998 n. 431

Art. 9 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art9

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta.

2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400 e, dunque, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quelle finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 8 del presente regolamento, può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

articolo 8 del presente regolamento

6. La detrazione di cui al comma 1 è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Per quest’ultima fattispecie non si applica l’aliquota prevista per l’abitazione principale

di cui al comma 1

Art. 10 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art10

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune di Roccalveria considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

8 acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Fermo restando che per l’anno 2014 è abrogata la facoltà per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Art. 10-bis regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art10-bis

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23

Art. 11 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art11

ESENZIONI

1. Sono esenti dall’imposta: a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze; e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

9 g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all’articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; l. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; m. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; n. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; o. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decretolegge n. 201 del 2011; p. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; q. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 legge 27 maggio 1929, n. 810 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Legge 20 maggio 1985, n. 222 decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 articolo 3 del presente regolamento di cui al comma 8

Art. 12 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art12

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

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legge 24 dicembre 2012, n. 228

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all’articolo 13 del presente regolamento.

articolo 13 del presente regolamento

4. Il Comune ha facoltà di aumentare l’aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali ed il relativo gettito è di competenza del Comune.

5. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 13 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art13

VERSAMENTI

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 per ciascun contribuente e per singolo anno di imposta.

8. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 14 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art14

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 23 del 2011. La

11 dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Art. 15 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art15

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

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Art. 16 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art16

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente.

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

2. Non si procede all’accertamento ed alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 16,53, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.

Art. 17 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art17

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso del 4,00% annuo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

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Art. 18 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art18

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Roccalveria per immobili ubicati in Comune diverso.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 17, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuto dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU. La compensazione è subordinata a formale comunicazione di accoglimento dell’istanza medesima.

4. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori ad euro 16,53 per ciascun anno di imposta.

Art. 19 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art19

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

Art. 20 regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art20

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.