Art. 6
regolamento-comunale-imu-2016-aggiornato/art6
BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, comm1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
legge 23 dicembre 1996, n. 662
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
di cui al comma 3
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, vengono confermati e fanno parte integrante del presente regolamento i valori medi delle aree fabbricabili stabiliti nella tabella approvata ed allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2008, esecutiva. Tali valori si intendono validi anche per gli anni successivi qualora non venga diversamente deliberato nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
6 Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta IMU dovuta per le predette aree fabbricabili risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella predetta tabella. I valori di cui alla tabella possono, in sede di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione approvato con separato regolamento comunale sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, essere modificati qualora si riscontrino delle effettive condizioni giuridiche e/o morfologiche delle aree che influiscono sulla potenzialità edificatoria delle stesse.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445