ARTICOLO 34 – REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA 1) Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, l’avviso di accertamento relativo ai tributi dell’ente e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché 13
l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. 2) Gli atti di cui alla comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l’accertamento esecutivo. 3) Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata: In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973; mediante l’Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l’utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. 4) Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore: a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell’adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie. 5) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali. 6) Non si fa luogo all’emissione di atti di accertamento se l’ammontare dell’imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, risulti inferiore a euro 30,00. 7) In caso di riscossione coattiva diretta, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l’importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 100,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma. 14
8) Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell’imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all’eventuale accoglimento della richiesta.