Comune di Roccalveria
PoC dimostrativo

Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

attivo tributi

Non ancora validato da un ufficio. Il documento e' caricato e consultabile, ma nessuno se n'e' preso la responsabilita'. Validalo ora, oppure valida in blocco i documenti del settore dalla pagina di tributi.

Art. 1 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art1

DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 1) Ai fini del presente Regolamento si intende: a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso; b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a); c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento; d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento; e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo; f) per "Regolamento", il presente regolamento delle entrate tributarie comunali; g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale; h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 2 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art2

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1) Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi. 2) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, secondo i principi stabiliti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". 3) Nella gestione dei tributi già disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate. 4) Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 3 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art3

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

ARTICOLO 3 - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 1) Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 4 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art4

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

ARTICOLO 4 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 1) Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia. regolamento generale delle entrate tributarie comunali 3

2) Eventuali agevolazioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente. 3) Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Art. 5 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art5

ALIQUOTE E TARIFFE.

ARTICOLO 5 - ALIQUOTE E TARIFFE. 1) Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. 2) All'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe, mediante semplice procedimento contabile in applicazione di criteri prefissati dal Consiglio Comunale, provvede la Giunta, con proprio atto da allegare al progetto di bilancio. 3) Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’ inizio dell’ esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’ anno di riferimento. 4) In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Capo 1 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art6

FORMA DI GESTIONE

ARTICOLO 6 - FORMA DI GESTIONE 1) Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:  gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi dell' art. 113, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o ai concessionari di cui al D.Lgs. 13.04.1999, n. 112. 2) La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza. 3) L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994, n. 724. regolamento generale delle entrate tributarie comunali 4

Art. 7 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art7

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ARTICOLO 7 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 1) Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. 2) In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo: a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni; b) sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale con rilevanza verso l'esterno; c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva; d) dispone i rimborsi; e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15; f) all'occorrenza esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17; g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare rispetto ai tempi e alle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto; h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo. 4) In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento. 5) In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal dirigente responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario. CAPO 2 - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art8

DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

ARTICOLO 8 - DICHIARAZIONE TRIBUTARIA 1) Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento. 2) La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato. 3) In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. 4) Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione. 5) La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione. regolamento generale delle entrate tributarie comunali 5

Art. 9 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art9

ATTIVITA' DI CONTROLLO

ARTICOLO 9 - ATTIVITA' DI CONTROLLO 1) L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento. 2) Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. 3) Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e lo informa degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare. 4) Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 2 e all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 10 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art10

INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI

ARTICOLO 10 - INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI 1) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento . 2) In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Art. 11 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art11

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 11 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE 1) Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. 2) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 3) Il Difensore civico assume anche la qualifica di Garante del contribuente e, come tale, su domanda del contribuente interessato, può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività dell'ufficio tributario sul caso segnalato. 4) Viene altresì richiamato il contenuto della Carta dei Diritti del Contribuente, approvata con deliberazione di C.C. n. 52 del 23.06.1997 ed allegata al presente Regolamento.

Art. 12 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art12

DIRITTO DI INTERPELLO

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI INTERPELLO 1) Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni dal ricevimento dalla richiesta, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari in materia tributaria emanati dal Comune medesimo a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie. regolamento generale delle entrate tributarie comunali 6

2) Il funzionario responsabile formula risposta scritta e motivata che è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. Qualsiasi atto, anche a contenuto sanzionatorio o impositivo, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nulla. 3) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 1.

Art. 13 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art13

AVVISO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 13 - AVVISO DI ACCERTAMENTO 1) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’ atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell’ atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo. 2) Mediante motivato avviso d'accertamento, il Comune: a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento; b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza; c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione; d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo; e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento. 3) Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere stati effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni. 4) Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 14 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art14

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA

ARTICOLO 14 - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA 1) La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato. regolamento generale delle entrate tributarie comunali 7

2) Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale in tal caso assume di fatto la qualifica di messo notificatore. CAPO 4 - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art15

CONTENZIOSO

ARTICOLO 15 - CONTENZIOSO 1) Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune può valutare l'opportunità, riconoscendone l'utilità, della gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale. 2) Tuttavia, spetta sempre al Dirigente del Servizio Tributi costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso. 3) In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio Tributi o da suo delegato. 4) Al dibattimento in pubblica udienza il Comune è rappresentato dal Dirigente del Servizio Tributi o, su delega, dal funzionario responsabile. 5) E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia. 6) Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 16 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art16

L'AUTOTUTELA

ARTICOLO 16 - L'AUTOTUTELA 1) Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere: a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati; b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo. 2) In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario. 3) Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al Dirigente responsabile del servizio tributi. 4) Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. 5) In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al dirigente del servizio tributi per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia. regolamento generale delle entrate tributarie comunali 8

6) In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre: a) errore di persona o di soggetto passivo; b) evidente errore logico; c) errore sul presupposto del tributo; d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo; e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; f)mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza; g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo; h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati. 7) Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 17 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art17

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 17 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1) Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è stato approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 08.03.1999 il regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997, n. 218, in quanto compatibili. 2) L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria. Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 18 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art18

RISCOSSIONE

ARTICOLO 18 - RISCOSSIONE 1) Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge. 2) In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione. 3) La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure è affidata al concessionario del servizio riscossione tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni. 4) E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. B), del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 5) Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art19

SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

ARTICOLO 19 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. 2) Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, fatti salvi i limiti di legge. regolamento generale delle entrate tributarie comunali 9

3) Il Funzionario responsabile del tributo, su specifica richiesta dell’interessato in situazione di comprovata e obiettiva difficoltà economica, da presentarsi a pena di decadenza prima dell’inizio della procedura di riscossione coattiva e se trattasi di tributi arretrati oggetto di accertamento, può concedere dilazione di pagamento mediante la rateazione del credito del Comune in rate mensili o bimestrali di pari importo, fino ad un massimo di otto, previa applicazione, a partire dalla prima rata, degli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali. 4) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero delle rate in cui suddividere il debito in ragione dell’entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore. Per importi rilevanti, superiori ad € 8.000,00, può essere richiesta la presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell’importo ammesso in dilazione e della situazione patrimoniale del debitore. 5) Il debitore deve consegnare all’ufficio tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e l’intero importo dovuto è immediatamente iscrivibile a ruolo e riscuotibile in unica soluzione1.

Art. 20 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art20

RIMBORSI

ARTICOLO 20 - RIMBORSI 1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. 2) Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale. 3) La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 4) Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il tasso annuo degli interessi è determinato nella misura del 5 per cento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’ eseguito versamento.

Art. 21 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art21

LIMITI DI ESENZIONE PER ACCERTAMENTI E RIMBORSI

ARTICOLO 21 - LIMITI DI ESENZIONE PER ACCERTAMENTI E RIMBORSI 1) In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, l’accertamento del tributo non è effettuato qualora l'ammontare non superi euro 16,53 per ciascun anno di imposta. 2) Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a euro 16,53 per ciascun anno di imposta. 3) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso. 4) Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. TITOLO IV - SANZIONI 1 Si precisa che i commi 3,4,5 dell'art. 19 sono stati aggiunti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2017 regolamento generale delle entrate tributarie comunali 1

Art. 22 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art22

I CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

ARTICOLO 22 - I CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 1) Tenuto conto dei limiti minimi e massimi indicati dalla legge per le varie fattispecie di violazioni e sulla base dei principi stabiliti dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 54 del 08.04.1998, esecutiva, i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative. 2) Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri indicati nel comma 1. 3) Il tasso annuo degli interessi è determinato nella misura del 5 per cento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’ eseguito versamento.

Art. 23 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art23

CAUSE DI NON PUNIBILITA'

ARTICOLO 23 - CAUSE DI NON PUNIBILITA' 1) I rapporti tra contribuente e uffici tributari del Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta, che non arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo del Comune e non incidano sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Art. 24 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art24

CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE DELLE

ARTICOLO 24 - CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI 1) Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione medesima. 2) Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19 del D.Lgs. 472/97. TITOLO V - NORME FINALI

Art. 25 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art25

NORME FINALI

ARTICOLO 25 - NORME FINALI 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 2) E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 26 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-comunali/art26

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

ARTICOLO 26 - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI 1) Il soggetto debitore di un tributo comunale, disciplinato nel presente regolamento, nei termini di versamento del medesimo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa tipologia di entrata del medesimo anno o degli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla regolamento generale delle entrate tributarie comunali 1

presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: - generalità e codice fiscale del contribuente; - il tributo dovuto al lordo della compensazione; - l’indicazione delle eccedenze compensate, con la relativa motivazione e/o documentazione, distinte per anno d’ imposta e per tributo; - l’affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o l’indicazione della domanda in cui sono state esposte. 2) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione. regolamento generale delle entrate tributarie comunali 1

Allegato: CARTA DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23/06/1997 Per quanto non previsto dalla Legge n. 241/90 e dalle specifiche norme in materia tributaria si dispone la seguente carta dei diritti del cittadino: 1) diritto alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: il contribuente deve essere messo nelle condizioni di conoscere le disposizioni tributarie applicate, le norme statali, regionali o comunali che le prevedono, le modalità di applicazione e il referente dell'ufficio che le applica; 2) diritto alla semplificazione degli adempimenti: il contribuente deve essere messo nella condizione di assolvere alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti possibili, nelle forme più agevoli e meno costose; 3) diritto alla conoscibilità degli atti e del procedimento: nei rapporti con il contribuente si useranno forme espressive tali da rendere il rapporto con l'utente estremamente comprensibile, anche da parte dei contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria; 4) diritto di interpellanza con risposta scritta, nei tempi previsti dalle norme che regolano i singoli tributi, o in assenza di diverse disposizioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio della richiesta stessa; 5) diritto del contribuente a conoscere, per iscritto, le motivazioni degli atti emessi dall' Amministrazione Comunale, in particolare diritto a conoscere l'esito rispetto ad una richiesta di riduzione o esenzione dal pagamento di un'impresa e/o tassa, entro sessanta giorni dal momento dell'accertamento dell'esistenza del diritto stesso; 6) diritto del contribuente ad ottenere entro 30 giorni dalla richiesta effettuata ai sensi della Legge 241/90, copia di qualsiasi atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale in materia tributaria; 7) diritto del cittadino a esporre e proporre criteri di semplificazione negli atti e nei rapporti tributari con l'Amministrazione; 8) diritto al rimborso di un'imposta o tributo entro novanta giorni dalla risposta scritta di accoglimento dell'istanza, salvo termini diversi previsti dalle norme in materia; 9) diritto ai rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative, delle Associazioni imprenditoriali, economiche, e delle Associazioni Consumatori le più rappresentative e presenti nel territorio e di esprimere parere consultivo sui regolamenti comunali in tema di tributi; 10) diritto alla pubblicizzazione tempestiva presso le sedi delle OO.SS. maggiormente rappresentative Associazioni imprenditoriali ed economiche e delle Associazioni Consumatori le più rappresentative e presenti nel territorio, e degli avvisi relativi a scadenze di tributi, termine di presentazione di richieste di esenzione e/o agevolazione; 11) L'Amministrazione Comunale non potrà richiedere ai contribuenti atti, informazioni o documenti già in proprio possesso. NOTE: le disposizioni di cui al punto 4), ultima parte, avranno efficacia dall'1.1.1998 regolamento generale delle entrate tributarie comunali 1