Art. 26
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COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI
ARTICOLO 26 - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI 1) Il soggetto debitore di un tributo comunale, disciplinato nel presente regolamento, nei termini di versamento del medesimo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della stessa tipologia di entrata del medesimo anno o degli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla regolamento generale delle entrate tributarie comunali 1
presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: - generalità e codice fiscale del contribuente; - il tributo dovuto al lordo della compensazione; - l’indicazione delle eccedenze compensate, con la relativa motivazione e/o documentazione, distinte per anno d’ imposta e per tributo; - l’affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o l’indicazione della domanda in cui sono state esposte. 2) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione. regolamento generale delle entrate tributarie comunali 1
Allegato: CARTA DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23/06/1997 Per quanto non previsto dalla Legge n. 241/90 e dalle specifiche norme in materia tributaria si dispone la seguente carta dei diritti del cittadino: 1) diritto alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: il contribuente deve essere messo nelle condizioni di conoscere le disposizioni tributarie applicate, le norme statali, regionali o comunali che le prevedono, le modalità di applicazione e il referente dell'ufficio che le applica; 2) diritto alla semplificazione degli adempimenti: il contribuente deve essere messo nella condizione di assolvere alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti possibili, nelle forme più agevoli e meno costose; 3) diritto alla conoscibilità degli atti e del procedimento: nei rapporti con il contribuente si useranno forme espressive tali da rendere il rapporto con l'utente estremamente comprensibile, anche da parte dei contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria; 4) diritto di interpellanza con risposta scritta, nei tempi previsti dalle norme che regolano i singoli tributi, o in assenza di diverse disposizioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio della richiesta stessa; 5) diritto del contribuente a conoscere, per iscritto, le motivazioni degli atti emessi dall' Amministrazione Comunale, in particolare diritto a conoscere l'esito rispetto ad una richiesta di riduzione o esenzione dal pagamento di un'impresa e/o tassa, entro sessanta giorni dal momento dell'accertamento dell'esistenza del diritto stesso; 6) diritto del contribuente ad ottenere entro 30 giorni dalla richiesta effettuata ai sensi della Legge 241/90, copia di qualsiasi atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale in materia tributaria; 7) diritto del cittadino a esporre e proporre criteri di semplificazione negli atti e nei rapporti tributari con l'Amministrazione; 8) diritto al rimborso di un'imposta o tributo entro novanta giorni dalla risposta scritta di accoglimento dell'istanza, salvo termini diversi previsti dalle norme in materia; 9) diritto ai rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative, delle Associazioni imprenditoriali, economiche, e delle Associazioni Consumatori le più rappresentative e presenti nel territorio e di esprimere parere consultivo sui regolamenti comunali in tema di tributi; 10) diritto alla pubblicizzazione tempestiva presso le sedi delle OO.SS. maggiormente rappresentative Associazioni imprenditoriali ed economiche e delle Associazioni Consumatori le più rappresentative e presenti nel territorio, e degli avvisi relativi a scadenze di tributi, termine di presentazione di richieste di esenzione e/o agevolazione; 11) L'Amministrazione Comunale non potrà richiedere ai contribuenti atti, informazioni o documenti già in proprio possesso. NOTE: le disposizioni di cui al punto 4), ultima parte, avranno efficacia dall'1.1.1998 regolamento generale delle entrate tributarie comunali 1