Comune di Roccalveria
PoC dimostrativo

Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie

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Certificazione

  • Stato: vigente
  • Ufficio: Sezione Tributi
  • Verificato il: 11/08/2026
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  • Atto pubblicato

Manutenzione

Art. 1 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art1

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO (Articolo modificato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell’attività amministrativa. 2) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, secondo i principi stabiliti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". 3) Ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Amministrazione comunale, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e l’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l’autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela. 4) Nella gestione dei tributi già disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate. I regolamenti Comunali disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli di tutela del contribuente inferiori a quelli previsti da presente regolamento. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto. 5) Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative. 6) Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso ed i rimborsi. 7) Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le entrate patrimoniali, con esclusione delle sanzioni amministrative, dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 2 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art2

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE 1) Ai fini del presente Regolamento si intende: a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso; b) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni previste dalla legge o dal regolamento; c) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento; d) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo; e) per "Regolamento", il presente regolamento delle entrate tributarie ed extratributarie; 4

f) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;

Art. 3 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art3

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

ARTICOLO 3 – ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI 1) Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 4 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art4

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE COMUNALI

ARTICOLO 4 – ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE COMUNALI 1) Costituiscono entrate extra tributarie comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, da servizi pubblici a domanda individuale, da canoni d’uso, da corrispettivi per concessioni di beni, da servizi a carattere produttivo, da oneri concessori, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura. 2) Sono da considerare escluse dalla disciplina del presente regolamento le entrate disciplinate da sanzioni amministrative.

Art. 5 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art5

ALIQUOTE E TARIFFE

ARTICOLO 5 – ALIQUOTE E TARIFFE 1) Le aliquote e tariffe delle entrate sono determinati con deliberazioni del Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, salvo quanto disposto dall’art. 42, lettera F del D.Lgs 267/2000. 2) Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 3) Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, ogni responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, per la successiva deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi. 4) Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, le aliquote, le tariffe ed i prezzi si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 6 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art6

COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE

ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE 1) Non possono essere richiesti al contribuente/utente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E’ facoltà dell’interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

Art. 7 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art7

AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI 1) Per l'applicazione delle agevolazioni, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia. 2) I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione o nell’ambito dei specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all’adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale. 3) Salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali. 5

4) Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile. TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE Capo I – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art8

FORMA DI GESTIONE

ARTICOLO 8 - FORMA DI GESTIONE 1) La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza. 2) Oltre alla gestione diretta, il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione in relazione a quanto disposto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in relazione a quanto definito dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 18/04/2016, n. 50. 3) L’affidamento della gestione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. L’affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi dell’attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, di accertamento, di applicazioni delle sanzioni, di recupero dei crediti, di riscossione coattiva, contenzioso, oppure una sola di esse. 4) L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994, n. 724.

Art. 9 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art9

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI

ARTICOLO 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI 1) Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. 2) In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo: a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni; b) sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale con rilevanza verso l'esterno; c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva; d) dispone i rimborsi; e) cura il contenzioso; f) all'occorrenza esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione; g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare rispetto ai tempi e alle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto; h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo. 6

3) In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento. 4) In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal dirigente responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 10 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art10

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

ARTICOLO 10 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE 1) Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 11 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art11

DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

ARTICOLO 11 – DICHIARAZIONE TRIBUTARIA 1) Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento. 2) La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato. 3) In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. 4) Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione. 5) La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 12 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art12

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ARTICOLO 12 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO 1) L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente/utente per legge o regolamento. 2) Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo l’ufficio comunale riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e lo informa degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Art. 13 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art13

INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI

ARTICOLO 13 – INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI 1) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento . 2) In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio tributario, con modalità da concordare. 7

Art. 14 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art14

RAPPORTI CON I CITTADINI

ARTICOLO 14 – RAPPORTI CON I CITTADINI (Articolo modificato con la Delibera di Consiglio Comunale n 56 del 05/12/2024) 1) I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e correttezza in conformità ai principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto di diritti del contribuente”. 2) Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, oltre che alle modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini. 3) Presso gli uffici competenti e presso l’Ufficio Relazioni con i Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate dell’ente. 4) Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. 5) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 6) Al fine di assicurare la legale conoscibilità, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, l’Ufficio comunale provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, anche digitale, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. 7) L’Ufficio comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono. 8) Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l’Ufficio comunale può di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. E' fatto divieto all’ufficio comunale di divulgare i dati e le informazioni acquisite, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 15 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art15

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

ARTICOLO 15 – NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI 1) Le notifiche vengono eseguite in base a quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 16 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art16

DIRITTO DI INTERPELLO

ARTICOLO 16 – DIRITTO DI INTERPELLO 1) In attuazione di quanto disposto dalla Legge 27 Luglio 2000, n. 212, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente” e del decreto legislativo 24 Settembre 2015, n. 156 “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”, relativa alla disciplina del diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali, è stato approvato con 8

deliberazione consiliare n. 36 del 30 Marzo 2016 il “Regolamento comunale su diritto di interpello”. Capo I Bis - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (Capo introdotto con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024)

Art. 16-bis regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art16-bis

CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 16 BIS – CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE (Articolo introdotto con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) Il presente regolamento disciplina inoltre gli obblighi del Comune in attuazione dei seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 212/2000 e ss.mm. e ii.:  chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;  pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;  semplificazione e facilitazione degli adempimenti;  rapporti di reciproca correttezza e leale collaborazione. 2) I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli e deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute. 3) Le disposizioni regolamentari che non hanno un oggetto tributario non possono contenere norme di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.

Art. 16-ter regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art16-ter

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 16 TER - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO (Articolo introdotto con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità. 2) In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. 3) Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all’articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 16-quater regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art16-quater

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

ARTICOLO 16 QUATER - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO (Articolo introdotto con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell’emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, fatta eccezione per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 2) In attuazione del comma 2 dell’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell’ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti: a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento; 9

b) il ruolo e la cartella di pagamento; c) gli atti di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente; d) gli atti relativi all’iscrizione di ipoteca, ai sensi dell’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77; e) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86; f) gli avvisi di accertamento esecutivo per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione; g) gli avvisi di accertamento esecutivo per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva i cui atti di recupero sono predisposti sulla base di meri incroci di dati; h) il rifiuto espresso di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori; i) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento; j) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; k) il diniego espresso sull’istanza di autotutela; l) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; m) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva. 3) Ai fini del presente regolamento, si considerano atti di controllo formale delle dichiarazioni ogni atto emesso dall’Amministrazione Comunale a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. 4) Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 212/2000, il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell’ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. 5) È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo con il contribuente in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che il contraddittorio stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l’efficacia e l’efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l’annullabilità dell’atto. 6) Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali. 7) La comunicazione di cui al comma 6 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero accedere agli atti del procedimento ed estrarne copia. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere sentito. 8) Lo schema di atto reca, oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. 9) È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente per l’audizione. 10) Lo schema di atto deve quantomeno contenere: 10

a) I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell’ente; b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; c) le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti; d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo; e) l’eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio; f) l’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni. 11) Nel caso di audizione del contribuente può essere redatto un verbale dell’incontro, nel quale devono essere indicati, anche in forma riassuntiva, le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso. 12) Nel caso in cui il comune abbia recepito l’istituto dell’accertamento con adesione, laddove all’esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia. 13) L’accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l’estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme di legge e del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi. L’accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell’accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e in ogni caso nel rispetto, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza. 14) L’atto impositivo non può essere emesso prima della scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione comunale ritiene di non accogliere. 15) Qualora la scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell’atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. 16) Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto preclude l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 16-quinquies regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art16-quinquies

REQUISITI DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO IN

ARTICOLO 16 QUINQUIES - REQUISITI DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA O D’UFFICIO (Articolo introdotto con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) Ai sensi dell’articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo. 2) Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo 11

giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 3) I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Art. 16-sexies regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art16-sexies

DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 16 SEXIES - DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO (Articolo introdotto con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 bis della Legge 212/2000, il contribuente ha diritto a che l’amministrazione eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta e per ogni periodo di imposta. 2) In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. 3) Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all’articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l’accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Amministrazione comunale. Nell’atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’Amministrazione comunale. Capo II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art17

AMBITO E APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO

ARTICOLO 17 – AMBITO E APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1) Il presente capo, adottato ai sensi dell’art. 50 della Legge 449/97 e dell’art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell’istituto dell’accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni. L’accertamento con adesione è introdotto nell’ordinamento comunale con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione. 2) L’accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizione che seguono e delle norme contenute nel D.Lgs 19/06/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti. 3) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 4) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. 5) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e incontrovertibili. 6) L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. 7) L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela. 12

Art. 18 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art18

COMPETENZE

ARTICOLO 18 – COMPETENZE 1) Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 19 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art19

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

ARTICOLO 19 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE (Articolo modificato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) Il procedimento per la definizione può essere attivato: a) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto; c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell’avviso, in alternativa all’ipotesi di cui alla precedente lettera b); d) su istanza del contribuente prima della notifica dell’avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo; e) su istanza del contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica per i quali non si applica il contraddittorio preventivo; f) di comune accordo tra le parti, all’esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 20 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art20

PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO

ARTICOLO 20 – PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO (Articolo modificato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, dei periodi d’imposta suscettibili di accertamento, degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento, nonché‚ del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 3) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 4) In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l’avviso di accertamento.

Art. 21 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art21

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 21 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE (Articolo modificato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di 13

accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l’ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni. 2) L’istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell’attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario. L’istanza può essere presentata all’Ufficio Tributi mediate consegna diretta, a mezzo raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata. 3) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell’accertamento con adesione. 4) Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell’istituto di accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all’esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile. 5) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 22 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art22

ESAME DELL’ISTANZA ED EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

ARTICOLO 22 – ESAME DELL’ISTANZA ED EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE (Articolo modificato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) La presentazione dell’istanza di cui all’art. 21 del presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 17. In caso di sussistenza dei requisiti l’istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell’invito a comparire con indicazione del giorno ed orario. In caso di insussistenza dei requisiti l’istanza viene rigettata. 2) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 3) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 4) Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica. 5) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale anche redatto in forma riassuntiva, da parte del responsabile del procedimento.

Art. 23 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art23

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 23 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell' Ufficio o da un suo delegato nominato nelle forme di legge. 2) Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché‚ la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. 14

Art. 24 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art24

ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 24 – ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO 1) Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell’accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario. 2) Dell’eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 25 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art25

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

ARTICOLO 25 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE 1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso, ovvero con il versamento della prima rata in caso di rateazione. 2) Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 3) Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato al punto 1). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine del versamento della prima rata. 4) Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell’accordo perfezionato comporta la decadenza del beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. 5) Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile. 6) L'ufficio, in caso di rateizzazione, può richiedere adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 26 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art26

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

ARTICOLO 26 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. 2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione‚ dagli atti in possesso alla data medesima. 3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 27 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art27

RIDUZIONE DELLE SANZIONI

ARTICOLO 27 – RIDUZIONE DELLE SANZIONI 1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. 15

Capo III – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 28 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art28

OGGETTO

ARTICOLO 28– OGGETTO 1) Costituisce causa ostativa al ravvedimento l’avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l’interessato abbia ricevuto la notifica.

Art. 29 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art29

RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 29 – RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE (Articolo modificato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) La sanzione è ridotta come previsto dalle disposizioni normative vigenti, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3) Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l’articolo 13 bis comma 1 del d.lgs 472/97.

Art. 30 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art30

ESIMENTI

ARTICOLO 30 – ESIMENTI (Articolo modificato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune ancorché successivamente modificate dalla Amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione comunale. 2) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Capo IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 31 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art31

CONTENZIOSO

ARTICOLO 31 – CONTENZIOSO 1) Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune può valutare l'opportunità, riconoscendone l'utilità, della gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale. 2) Tuttavia, spetta sempre al Dirigente del Servizio costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso. 16

3) In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio o da suo delegato. 4) È compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia. 5) Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno in accordo con l’avvocatura civica.

Art. 32 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art32

AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

ARTICOLO 32 – AUTOTUTELA OBBLIGATORIA (Articolo modificato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere: a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati; b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo. 2) In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Dirigente responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario. 3) Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. 4) In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali: a) errore di persona o di soggetto passivo; b) evidente errore logico; c) errore sull’individuazione e/o sul presupposto del tributo; d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo; e) mancata considerazione di versamenti con conseguente prova di pagamenti regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza; g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo; h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati. 5) L’annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato. 6) Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione. 7) Ai sensi dell’art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela, la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo. 8) Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall’articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 32-bis regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art32-bis

AUTOTUTELA FACOLTATIVA

ARTICOLO 32 BIS - AUTOTUTELA FACOLTATIVA (Articolo introdotto con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) Fuori dei casi di cui all'articolo 32, l'Amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, 17

senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. 2) Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall’articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Capo V – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 33 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art33

RISCOSSIONE

ARTICOLO 33 – RISCOSSIONE 1) Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge. 2) In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione. 3) La riscossione coattiva dell’entrata tributaria relativa ad avvisi di accertamento emessi fino al 31/12/2019 avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure è affidata al concessionario del servizio di riscossione tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art34

REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 34 – REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA 1) Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, l’avviso di accertamento relativo ai tributi dell’ente e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. 2) Gli atti di cui alla comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l’accertamento esecutivo. 3) Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:  In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al 18

titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;  mediante l’Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l’utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. 4) Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore: a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell’adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie. 5) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali. 6) Non si fa luogo all’emissione di atti di accertamento se l’ammontare dell’imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, risulti inferiore a euro 30,00. 7) In caso di riscossione coattiva diretta, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l’importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 100,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma. 8) Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell’imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all’eventuale accoglimento della richiesta.

Art. 35 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art35

AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

ARTICOLO 35 – AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE L’adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto dell’importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore. 19

TITOLO III – DILAZIONE, RIMBORSO, COMPENSAZIONE E SANZIONI

Art. 36 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art36

DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI

ARTICOLO 36 – DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI 1) Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell’interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della Legge 160/2019: a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l’Agente nazionale della riscossione; b) l’ Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00. c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito: da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili; da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili; da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili; oltre 6.000,01 massimo trentasei rate mensili; 2) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 1 comma 800 della Legge 160/2019. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. 3) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui alla lettera c) del precedente comma 1, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione). In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Per importi rilevanti, almeno pari a 30.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell’importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l’istanza non può essere accolta. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di due punti percentuali.

Art. 37 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art37

DEFINIZIONE E VERSAMENTI

ARTICOLO 37 – DEFINIZIONE E VERSAMENTI 1) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. 2) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione 20

3) L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l’istanza o i chiarimenti resi necessari. 4) Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi. 5) Il fermo amministrativo e l’ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell’istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 38 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art38

DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI

ARTICOLO 38 – DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL’AGENZIA NAZIONALE DI RISCOSSIONE 1) Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell’art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all’Agenzia delle entrate – riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Art. 39 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art39

LIMITI DI ESENZIONE PER RISCOSSIONE

ARTICOLO 39 – LIMITI DI ESENZIONE PER RISCOSSIONE 1) Non si procede alla riscossione quando l’importo ordinario, dovuto per ogni anno risulta inferiore ad € 12,00, tale importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per l’anno e non alle singole rate. 2) Non si fa luogo all’emissione di atti di accertamento se l’ammontare dell’imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, risulti inferiore a euro 30,00. 3) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva. 4) Il tasso annuo degli interessi è determinato dal tasso legale aumentato nella misura di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 5) Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

Art. 40 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art40

RIMBORSI ENTRATE TRIBUTARIE

ARTICOLO 40 – RIMBORSI ENTRATE TRIBUTARIE 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest’ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. 2) La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 3) Non si fa luogo al rimborso se l’importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00. 4) Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima comunica al contribuente interessato il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. 5) Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 41 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art41

RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ART. 41 – RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1) Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole 21

tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo). 2) Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell’entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell’indebito. 3) La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 4) Il Responsabile dell’entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, procede all’esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. 5) Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell’istanza, si deve informare di ciò l’istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari. 6) Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell’eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile.

Art. 42 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art42

ACCOLLO

ARTICOLO 42 – ACCOLLO 1) È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. 2) Il contribuente/utente e l’accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l’avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:  generalità e codice fiscale del contribuente;  generalità e codice fiscale dell’accollante;  il tipo di entrata e l’ammontare oggetto dell’accollo.

Art. 43 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art43

COMPENSAZIONE

ARTICOLO 43 – COMPENSAZIONE 1) Il contribuente/utente, nei termini di versamento, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze della medesima entrata comunale versate sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. 2) Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:  generalità e codice fiscale del contribuente;  il tributo dovuto al lordo della compensazione;  l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta;  la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all’istanza di rimborso presentata. 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori di quanto dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 44 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art44

INTERESSI

ARTICOLO 44 – INTERESSI 1) La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, maggiorato di 3 percentuali. 2) Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell’eseguito versamento. 22

Art. 45 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art45

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

ARTICOLO 45 – SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO 1) Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali. 2) Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, fati salvi i limiti di legge.

Art. 46 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art46

I CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

ARTICOLO 46 – I CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 1) L’applicazione delle sanzioni tengono conto dei limiti minimi e massimi indicati dalla legge per le varie fattispecie di violazioni e sulla base dei principi stabiliti dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473. 2) Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 47 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art47

CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

ARTICOLO 47 – CAUSE DI NON PUNIBILITÀ 1) I rapporti tra contribuente e uffici tributari del Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta, che non arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo del Comune e non incidano sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Art. 48 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art48

INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 48 – INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE 1) Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 49 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art49

NORME DI RINVIO

ARTICOLO 49 – NORME DI RINVIO 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 2) È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 50 regolamento-generale-delle-entrate-tributarie-ed-extratribut/art50

ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 50 – ENTRATA IN VIGORE 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 Gennaio 2020. 23