ARTICOLO 16 QUATER - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO (Articolo introdotto con la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024) 1) Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell’emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, fatta eccezione per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 2) In attuazione del comma 2 dell’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell’ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti: a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento; 9
b) il ruolo e la cartella di pagamento; c) gli atti di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente; d) gli atti relativi all’iscrizione di ipoteca, ai sensi dell’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77; e) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86; f) gli avvisi di accertamento esecutivo per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione; g) gli avvisi di accertamento esecutivo per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva i cui atti di recupero sono predisposti sulla base di meri incroci di dati; h) il rifiuto espresso di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori; i) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento; j) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; k) il diniego espresso sull’istanza di autotutela; l) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; m) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva. 3) Ai fini del presente regolamento, si considerano atti di controllo formale delle dichiarazioni ogni atto emesso dall’Amministrazione Comunale a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. 4) Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 212/2000, il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell’ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. 5) È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare un contraddittorio facoltativo con il contribuente in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che il contraddittorio stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l’efficacia e l’efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l’annullabilità dell’atto. 6) Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali. 7) La comunicazione di cui al comma 6 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero accedere agli atti del procedimento ed estrarne copia. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere sentito. 8) Lo schema di atto reca, oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. 9) È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente per l’audizione. 10) Lo schema di atto deve quantomeno contenere: 10
a) I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell’ente; b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; c) le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti; d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo; e) l’eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio; f) l’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni. 11) Nel caso di audizione del contribuente può essere redatto un verbale dell’incontro, nel quale devono essere indicati, anche in forma riassuntiva, le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso. 12) Nel caso in cui il comune abbia recepito l’istituto dell’accertamento con adesione, laddove all’esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia. 13) L’accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l’estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme di legge e del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi. L’accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell’accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e in ogni caso nel rispetto, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza. 14) L’atto impositivo non può essere emesso prima della scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione comunale ritiene di non accogliere. 15) Qualora la scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell’atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. 16) Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto preclude l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.