Comune di Roccalveria
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Regolamento IMU

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Art. 1 regolamento-imu/art1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall’art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019.

Legge n. 160/2019

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia della nuova IMU nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale.

4. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione della nuova IMU nel Comune di Roccalveria, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 2 regolamento-imu/art2

OGGETTO DELL’IMPOSTA

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all’imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

Art. 3 regolamento-imu/art3

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l’imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l’imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. 3

Art. 4 regolamento-imu/art4

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.

2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale ( art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.

D.Lgs. n. 206/2005

6. Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

7. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d’imposta.

Art. 5 regolamento-imu/art5

DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI AREA PERTINENZIALE DEL MEDESIMO

1. Al fine dell’applicazione dell’imposta disciplinata dal presente regolamento, per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. L’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.

4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all’area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all’edificio principale.

Art. 6 regolamento-imu/art6

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. L’abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 8, non sono assoggettate all’IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.

4. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 4

Art. 7 regolamento-imu/art7

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta.

2. Se tale unità immobiliari è adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La detrazione prevista al comma 1, si applica agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Art. 8 regolamento-imu/art8

UNITÀ ABITATIVE ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; f) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139

Art. 9 regolamento-imu/art9

DEFINIZIONE DI AREE EDIFICABILI

1. Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 5

decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 legge 4 agosto 2006, n. 248

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del Cod. Civ..

D.Lgs. n. 99/2004

3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un’area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 10 regolamento-imu/art10

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 11 regolamento-imu/art11

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 744, della legge 27/12/2019 n. 160, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul territorio comunale.

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 753 della legge 27/12/2019 n. 160, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio Comunale hanno la facoltà di aumentare l’aliquota applicata ai predetti fabbricati fino al 1,06 per cento ed il relativo gettito è di competenza del Comune, o di diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità previste per il versamento presenti nel regolamento.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 12 regolamento-imu/art12

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l’aliquota corrispondente per determinare l’imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 6

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nell’ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

D.P.R. n. 380/2001

7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell’art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Legge n. 662/1996

Art. 13 regolamento-imu/art13

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, l’imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 14 regolamento-imu/art14

TERMINI PER IL VERSAMENTO

1. Il versamento dell’imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l’anno d’imposta di riferimento. 7

3. In sede di prima applicazione dell’imposta, per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, mentre in sede di saldo, l’imposta è dovuta per l’intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.

4. Gli enti non commerciali, di cui all’art. 7, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.

D.Lgs. n. 504/1992

5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore legge n. 160 del 27/12/2019; in sede di prima applicazione dell’imposta, per l’anno 2020, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

Art. 15 regolamento-imu/art15

VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, vengono disciplinate le casistiche di cui ai commi successivi.

2. Nell’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.

D.L. n. 223/2006

4. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.

Art. 16 regolamento-imu/art16

AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. E’ ammesso il diritto al rimborso esclusivamente delle quote di imposta per le aree divenute inedificabili a seguito della rinuncia all’edificabilità da parte del proprietario dell’area, presentata al Settore Urbanistica e successivamente confermata dal Consiglio Comunale tramite approvazione di variante allo strumento urbanistico (es. variante "verde" ex L.R. 4/2015).

2. Il rimborso sarà disposto, a far data dal 01 gennaio dell’anno precedente alla domanda di rinuncia prevista dal comma precedente, su richiesta del contribuente, previa conferma da parte del Settore Urbanistica del completamento ed efficacia dell'iter amministrativo di variante allo strumento urbanistico. 8

Art. 17 regolamento-imu/art17

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento se inserite nell’apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell’anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.

2. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. TITOLO II - AGEVOLAZIONI

Legge 9 dicembre 1998 n. 431 ai sensi del comma 754

Art. 18 regolamento-imu/art18

FATTISPECIE CON ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti: a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004; b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l’agevolazione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato; c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

D.Lgs. 42/2004 D.P.R. n. 445/2000

Art. 19 regolamento-imu/art19

CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Al fine dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 17, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.

di cui al comma 1

2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le 9

riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

legge 5 agosto 1978, n. 457

5. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l’esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato.

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

7. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

D.P.R. n. 445/2000

Art. 20 regolamento-imu/art20

ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

legge 28 dicembre 2001, n. 448 D.Lgs. n. 99/2004 Legge n. 984/1977

Art. 21 regolamento-imu/art21

ALTRE ESENZIONI

1. Sono altresì esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973; 10

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell’art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

legge 27 maggio 1929, n. 810 D.P.R. n. 601/1973 D.Lgs. n. 504/1992 D.L. n. 1/2012

2. L’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari è esente dal pagamento dell’imposta. Qualora l’immobile sia dato in comodato ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, il soggetto passivo, per beneficiare della suddetta esenzione deve attestare i relativi requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU entro i termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 22 regolamento-imu/art22

ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. L’aliquota agevolata, come deliberata dal Consiglio Comunale, prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 23 regolamento-imu/art23

IMPOSIZIONE DEI “BENI MERCE”

1. Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è determinata dal Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento . A decorrere dal 01 gennaio 2022, detti fabbricati sono esenti dall’Imu.

Art. 23-bis regolamento-imu/art23-bis

AGEVOLAZIONI DI ALIQUOTA

1. Per le abitazioni interamente locale a canone concordato ai sensi della Legge 09 Dicembre 1998, n. 431 e agli accordi territoriali per il territorio del Comune di Roccalveria, il contribuente locatore dell’immobile è tenuto a trasmettere al Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione Imu, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, utilizzando preferibilmente il modello disponibile online sul sito internet del Comune. La residenza anagrafica e la dimora abituale del conduttore o dei conduttori dell’immobile costituiscono requisito per l’applicazione dell’aliquota agevolata in caso di locazione (art. 2 comma 3 della Legge 431/1998 e s.m.i.).

Legge 09 Dicembre 1998, n. 431 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 Legge 431/1998

2. Per gli immobili classificati in categoria C1 (Negozi e botteghe), con superficie non superiore a 250 mq, locati a imprese che hanno ampliato la propria attività economica o incrementato 11

l’occupazione nell’anno di imposta oggetto di versamento. L’impresa in locazione deve aver ampliato il numero dei dipendenti in maniera superiore all’annualità precedente con almeno una nuova assunzione di almeno 4 mesi nel corso dell’anno di imposta oggetto di versamento o che abbia provveduto ad ampliare l’attività economica. Il contribuente locatore dell’immobile è tenuto a trasmettere al Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione Imu, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, utilizzando preferibilmente il modello, disponibile online sul sito internet del Comune, con allegato oltre al contratto di locazione, la documentazione necessaria a valutare l’incremento dell’attività economica ed il numero dei dipendenti. TITOLO III – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E CONTROLLI

D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445

Art. 24 regolamento-imu/art24

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto ministeriale, entro il 30 giugno dell’anno successivo, a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

3. Gli enti non commerciali, di cui all’art. 1 comma 759 lettera g) della Legge 27/12/2019 n. 160, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.

4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 25 regolamento-imu/art25

MODALITÀ DEL VERSAMENTO

1. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. E’ possibile versare con apposito bollettino postale nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale PagoPa.

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

legge 27 dicembre 2006, n. 296

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

4. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 per ciascun contribuente e per singolo anno di imposta. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 12

Art. 26 regolamento-imu/art26

COMPENSAZIONI

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

Art. 27 regolamento-imu/art27

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria.

2. Il differimento disposto con delibera di Giunta Comunale, di cui al comma precedente, non è idoneo a stabilire lo slittamento dei termini ordinari di versamento della quota IMU di competenza dello Stato, che potrà essere determinato unicamente con provvedimento normativo statale.

Art. 28 regolamento-imu/art28

ACCERTAMENTI ED ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente, come disciplinato dal Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie.

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

2. Il Comune, ai sensi dell’articolo 1 comma 778 della Legge 27/12/2019, n. 160, designa un funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrive i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

6. Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, l’avviso di accertamento relativo ai tributi dell’ente, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 13

dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. Per quanto ivi non disposto in materia si rimanda al vigente Regolamento delle entrate tributarie ed extratributarie.

Legge 160/2019 Ai sensi del comma 792

Art. 29 regolamento-imu/art29

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l’Agenzia delle entrate.

2. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell’ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 30 regolamento-imu/art30

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sono riconosciuti, su richiesta del contribuente, sulle somme da rimborsare gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale maggiorato di 3 punti percentuali con maturazione degli interessi giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro12,00.

Art. 31 regolamento-imu/art31

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di tre punti percentuali.

Art. 32 regolamento-imu/art32

ARROTONDAMENTI

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 14

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 regolamento-imu/art33

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall’art. 1, comma 739 e ss, della Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.

Legge n. 160/2019

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative, al Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

Art. 34 regolamento-imu/art34

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 15