Art. 6
regolamento-tia-2011/art6
Soggetti passivi
1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di igiene ambientale è dovuto da coloro che occupano, detengono o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ovvero occupano, detengono o conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
4. Si considera soggetto passivo principale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione a ruolo dell’utenza, fino a sua comunicazione di cessazione. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
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5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, costituito da tutti coloro che risultano conviventi e coloro che usano in comune i locali e le aree.
6. Nel caso di abitazione secondaria, si considera soggetto passivo principale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione a ruolo dell’utenza, fino a sua comunicazione di cessazione. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considerano tali tutti gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
7. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa é del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del gestore e del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n. 248, convertito in legge 28.02.2008 n. 31, a decorrere dall’anno 2008 il corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle istituzioni scolastiche statali è corrisposto ai comuni direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.