Comune di Roccalveria
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Regolamento TIA 2011

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Art. 1 regolamento-tia-2011/art1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa di igiene ambientale istituita dall'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in particolare stabilendo modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

2. La gestione del ciclo dei rifiuti è disciplinata da apposito regolamento comunale.

Art. 2 regolamento-tia-2011/art2

Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati ai sensi della delibera di C.C. n. 80 del 29.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuata nel Comune di Roccalveria in regime di privativa, è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'articolo 49 del D.Lgs. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99.

C.C.

2. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario di cui all'art. 8 del DPR 158/99 ed è applicata e riscossa dall'ente gestore sulla base di apposito contratto di servizio.

3. Per ente gestore si intende il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, in base alla normativa di settore.

Art. 3 regolamento-tia-2011/art3

Presupposto della tariffa

1. Il presupposto della tariffa é stabilito dalla legge.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il corrispettivo é dovuto per intero anche se nella zona in cui é attivata la raccolta dei rifiuti é situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. La tariffa é dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenziali alle medesime.

4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, la tariffa è dovuta, in rapporto al periodo di irregolare servizio, nella misura del 40% di quella ordinaria. Le condizioni suddette debbono essere fatte rilevare mediante diffida al gestore del servizio di igiene urbana. Dalla data della diffida ed ammesso che ne ricorrano i presupposti, decorrono gli eventuali effetti sulla tariffa.

di cui al comma 2

6. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti.

Art. 4 regolamento-tia-2011/art4

Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al piano finanziario all'uopo predisposto dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti e dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99 e di quelli definiti dalla relazione di accompagnamento al piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto.

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2. La Giunta Comunale approva il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.

3. Il piano finanziario comprende: ƒ il programma degli investimenti necessari, ƒ le risorse finanziarie necessarie, ƒ l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: ƒ il modello gestionale e organizzativo; ƒ i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa.

Art. 5 regolamento-tia-2011/art5

Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni con riguardo a quanto stabilito dal D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 4, il Comune, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria su proposta dell' ente gestore e secondo le indicazioni dell' art. 8. I criteri e i parametri di riferimento per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.

3. Nel caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

4. La tariffa così determinata è commisurata ad anno solare, corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del singolo obbligato ed è applicata e riscossa dall'ente gestore nel rispetto di quanto convenuto.

5. La tariffa deve assicurare il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione del settore rifiuti, come definiti ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 6 regolamento-tia-2011/art6

Soggetti passivi

1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di igiene ambientale è dovuto da coloro che occupano, detengono o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ovvero occupano, detengono o conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione é dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

4. Si considera soggetto passivo principale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione a ruolo dell’utenza, fino a sua comunicazione di cessazione. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

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5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, costituito da tutti coloro che risultano conviventi e coloro che usano in comune i locali e le aree.

6. Nel caso di abitazione secondaria, si considera soggetto passivo principale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione a ruolo dell’utenza, fino a sua comunicazione di cessazione. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considerano tali tutti gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

7. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa é del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del gestore e del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n. 248, convertito in legge 28.02.2008 n. 31, a decorrere dall’anno 2008 il corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle istituzioni scolastiche statali è corrisposto ai comuni direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7 regolamento-tia-2011/art7

Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Sono da ritenersi, a titolo esemplificativo, in condizioni di non assoggettabilità in particolare: ƒ centrali termiche e locali riservati esclusivamente agli impianti tecnologici, quali cabine elettriche e telefoniche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; ƒ soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1.50, nel quale non sia possibile la permanenza; ƒ i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, purché non utilizzati e tali circostanze siano comprovate da idonea documentazione; ƒ gli edifici adibiti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad altro uso; ƒ la parte degli impianti sportivi e delle palestre riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, e di fatto utilizzata esclusivamente per la pratica dell' attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi; ƒ le unità immobiliari prive di mobili, arredi e/o di allacciamento alle utenze (gas, luce, acqua); ƒ comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo; ƒ le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere non operative; ƒ le aree pertinenziali o accessorie adibite al verde.

3. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati nella denuncia prevista dall'art. 15 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

art. 15 del presente regolamento

4. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell' onere della prova a carico dell'utente,

6 che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all' art. 18 con diritto a restituzione dell' importo pagato.

5. L' elencazione dei locali di cui al comma 2 é a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

di cui al comma 2

Art. 8 regolamento-tia-2011/art8

Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è composta, in ossequio a quanto disposto dal D.P.R. 158/99, da una parte fissa (TF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, commisurata sulla base delle superfici e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono applicati i criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa introdotti dal D.P.R. 158/99 e riportati nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica, la cui entrata tariffaria è determinata in base alle superfici ed al numero di componenti il nucleo familiare e di utenza non domestica, la cui entrata tariffaria è correlata alle superfici ed ai coefficienti potenziali di produzione rifiuti.

4. Il Comune, sulla base del piano finanziario di cui al precedente articolo 4 : c. suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche e quelle dovute dalle utenze non domestiche, assicurando la copertura delle voci di costo indicate nel D.P.R. 158/99; d. definisce le modalità di accesso e di erogazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in rapporto alle rispettive superfici.

6. Al fine di favorire la raccolta differenziata, per tutti i casi in cui per il gestore sia possibile ed economico mettere a punto e rendere operativi sistemi di raccolta personalizzati, sarà possibile: a. la misurazione delle quantità di rifiuti differenziati effettivamente conferiti dalle singole utenze, anche parzialmente per singole frazioni merceologiche o per particolari periodi o casistiche di conferimento, sulla base di uno specifico accordo tra utenza e gestore, con un corrispettivo puntualmente determinato sulla base delle quantità effettivamente raccolte dal gestore ed in base alla loro composizione merceologica, secondo quanto previsto da apposito vigente listino del gestore; tale sistema andrà ad integrarsi con la tariffa di cui al punto 1 e con le corrispondenti agevolazioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 12, comma b. b. per tutti gli ulteriori servizi personalizzati, aggiuntivi rispetto al servizio ordinario e su richiesta svolti per utenze domestiche e non domestiche del comune di Roccalveria e per rifiuti prodotti nel medesimo comune (quali ad esempio fornitura di contenitori, servizi di raccolta a domicilio, conferimenti onerosi oltre i limiti massimi stabiliti dal servizio istituzionale ai sensi del Regolamento Comunale di Gestione Rifiuti,…), sulla base di uno specifico accordo tra utenza e gestore, integrare specifiche voci di corrispettivo della fornitura di beni o servizi, ovvero fatturare separatamente, secondo quanto previsto da apposito vigente listino del gestore, senza che per questo tali servizi resi non rientrino più nel servizio di gestione rifiuti. c. per tutti i conferimenti di rifiuti presso l’Ecocentro da parte di utenze non domestiche, l’applicazione di un corrispettivo puntuale sulla base delle quantità effettivamente conferite ed in base alla loro composizione merceologica, secondo quanto previsto da apposito vigente listino del gestore. Per tutti i rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, tali sistemi sono integrativi della tariffa di igiene ambientale e pertanto inseriti a pieno titolo nella gestione dei rifiuti urbani affidata al gestore pubblico e quindi al di fuori dal campo di applicazione SISTRI.

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Art. 9 regolamento-tia-2011/art9

Commisurazione della superficie

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata e misurata sul filo interno dei muri ed è desunta, in prima applicazione, per le utenze domestiche dalle denunce degli utenti e successivi accertamenti, per le utenze non domestiche dalla denunce degli utenti ed eventuali planimetrie.

2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

3. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva, e non dei singoli locali, in riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulta dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all' attività effettivamente svolta.

C.C.

4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull' uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

5. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilabili, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile distinguere le superfici ad esclusiva produzione di rifiuti non assimilabili o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie delle sole aree promiscue è riducibile dal gestore sulla base di verifiche tecniche nelle percentuali massime di seguito indicate: ƒ ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%; ƒ lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%; ƒ officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%; ƒ elettrauto: 65%; ƒ autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche: 55%; ƒ officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%; ƒ tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%; ƒ laboratori fotografici o eliografici: 75%; ƒ produzione allestimenti pubblicitari e insegne luminose: 75%; ƒ lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%;

6. Le attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia ed omogeneità.

7. Per le utenze domestiche, nel caso di occupazione della medesima unità abitativa da parte di diversi nuclei familiari ciascuno intestatario di utenza domestica, la superficie dovrà essere suddivisa al momento dell’iscrizione in relazione all’utilizzo degli spazi da parte di ciascun nucleo, fino a concorrere all’intera superficie dell’unità abitativa. Nel caso di nucleo costituito da una sola persona, aggregata al nucleo familiare preesistente già iscritto, su accordo tra le parti viene concessa la possibilità anche di iscrivere la nuova utenza presso la stessa unità immobiliare anche senza ripartizione di superficie, ma con una superficie virtuale di 1 mq. In tutti i casi in cui i nuclei familiari non trovassero accordo, il gestore attribuirà le rispettive superfici proporzionalmente alla composizione dei diversi nuclei familiari.

Art. 10 regolamento-tia-2011/art10

Utenze Domestiche. Determinazione del numero degli occupanti

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione del numero degli occupanti in: ƒ domestiche residenti; ƒ domestiche non residenti.

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2. Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. La tariffa viene commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare iscritti all'anagrafe della popolazione al 1° Gennaio dell'anno di riferimento, ovvero, per le nuove utenze, per il numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia in sede di comunicazione di nuova iscrizione all' ente gestore. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica all'ente gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso ente gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dei dati eventualmente segnalati dall' utenza.

3. Alle utenze domestiche attive per le quali non risulti alcun domiciliato stabile è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 (due) nella generalità dei casi.

4. Alle utenze domestiche attive di cittadini residenti presso case di riposo o altre strutture di ricovero è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 1 (uno) nella generalità dei casi.

5. Per le utenze domestiche, nel caso di occupazione della medesima unità abitativa da parte di diversi nuclei familiari sarà possibile in fase di iscrizione optare tra mantenere separate le utenze, in base ai rispettivi componenti e sulla base delle superfici di cui al precedente art. 9, comma 7, ovvero, in alternativa, conteggiare tutti i componenti in un’unica utenza domestica per l’intera superficie. Nel caso tale opzione non fosse esercitata, il gestore dovrà mantenere separate le utenze, attribuendo le superfici con i criteri di cui all’art.9.

Art. 11 regolamento-tia-2011/art11

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di gestione rifiuti prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in forma ricorrente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita una tariffa rifiuti da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione é pari all'ammontare della tariffa annuale fissa e variabile di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 e maggiorata del 50% con un importo complessivo minimo di € 10,00 per singolo addebito determinato dagli oneri amministrativi di riscossione.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare contestualmente all' occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. La tariffa giornaliera è applicata ed è riscossa dal gestore mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al gestore, da effettuarsi entro l’ultimo giorno di occupazione. Per i mercati ricorrenti è effettuato in un'unica rata entro il 31.10 dell'anno di occupazione.

Art. 12 regolamento-tia-2011/art12

Agevolazioni

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni previste dal D.P.R. 158/99 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.

2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per il minor conferimento di rifiuti al servizio, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare: a. per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa, pari al 10% a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo di

9 biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, purchè il processo risulti controllato, avvenga ad idonea distanza dalle proprietà confinanti, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti. Lo sconto si applica dal mese successivo a quello di adesione al compostaggio domestico; l'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra l’utenza perde diritto all’intera agevolazione annua, fatte salve le sanzioni previste dal regolamento RSU. b. per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilabili che il produttore, mediante attestazione ufficiale rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di ritiro, comprova di avere avviato regolarmente a recupero; a questo proposito si stabilisce che: ƒ la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria; ƒ nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti da imballaggio avviati a riutilizzo, riciclo e recupero. ƒ costituiscono attestazione ufficiale la documentazione di trasporto e ricevimento del rifiuto conferito, solo se regolare rispetto alle prescrizioni vigenti in tema di tracciabilità dei rifiuti speciali (SISTRI), operata nel rispetto nella normativa sui rifiuti ed effettuata da soggetti abilitati alla gestione rifiuti. c. Potranno, inoltre, essere definiti ulteriori sconti, anche sotto forma di formule economiche di corrispettivo puntuale, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte di predefiniti aggregati di utenze; l’ente gestore concede alla luce di singole iniziative di promozione della raccolta differenziata o di progetti di riduzione della produzione di rifiuti riduzioni applicate sulla base delle quantità effettivamente raccolte separatamente o non raccolte e della loro tipologia merceologica.

3. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche di cui al punto b), gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, tutta la documentazione di attestazione ufficiale.

4. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Art. 13 regolamento-tia-2011/art13

Sostituzione del Comune all'utenza

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi: a. utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune. L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o beneficiarie del reddito minimo di inserimento ed aggiornata annualmente. b. utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.

2. Le agevolazioni eventualmente previste non sono cumulabili tra loro.

3. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa deve essere presentata al Comune, utilizzando gli appositi moduli, entro il termine stabilito ogni anno. Se accettata, l’utente potrà corrispondere al gestore solo l’eventuale importo residuo, senza ulteriori incombenze.

4. Le agevolazioni sono concesse in corrispondenza dell’anno di presentazione della domanda.

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5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Art. 14 regolamento-tia-2011/art14

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.

2. Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito ed attivato permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione; in tali casi la tariffa è ridotta del 50% per la quota fissa. Analoga riduzione è applicata nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito ed attivato, ma la distanza dal punto più vicino di raccolta superi i 1.000 metri, restando escluse dal calcolo della distanza i percorsi in proprietà privata.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte fissa della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla parte variabile della tariffa è previsto un coefficiente di riduzione pari al 50%.

5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti di cui al comma 3 del precedente articolo 10, che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente (utenze non stabilmente attive, quali seconde case, militari…) è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 30%.

di cui al comma 3

6. Per i locali e le aree delle utenze domestiche di residenti presso case di riposo o altre strutture di ricovero, che restano ammobiliate/arredate con allacciamenti attivi per tutte le utenze, viene applicata la tariffa equivalente al numero di occupanti pari a 1 (uno) nella generalità dei casi ed è prevista l’applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 30%.

Art. 15 regolamento-tia-2011/art15

Comunicazioni di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante, detentore o conduttore dei locali ed aree scoperte. Nel caso di multiproprietà, la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

2. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell' occupazione, detenzione o conduzione di locali ed aree scoperte i soggetti passivi di cui all'art. 6 del presente regolamento hanno l'obbligo di presentare all'ente gestore del servizio apposita comunicazione entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione o variazione. Per facilitare l'utenza, l'ente gestore predisporrà apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta a mezzo di raccomandata a/r fa fede il timbro postale di spedizione; per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento.

art. 6 del presente regolamento

3. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 2 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta, in diminuzione o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali è attiva l’iscrizione.

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di cui al comma 2

4. Le comunicazioni avranno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.

5. Gli stessi soggetti devono altresì presentare all'ente gestore la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione entro 30 giorni successivi alla data di cessazione stessa. La comunicazione di cessazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cessazione. La cessazione può avvenire anche a cura dell'ente gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo (quali, a titolo di esempio, cessazione di servizi in rete, subentri, decessi).

6. In caso di cessazione nell'utilizzo dei locali, l'interessato ha, tuttavia, diritto all'abbuono della tariffa dimostrando in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione che l'insussistenza del presupposto tariffario è intervenuta prima della comunicazione suddetta, fatta salva la facoltà per l'ente gestore di applicare una somma a titolo di recupero spese amministrative non superiore a € 10,00. Nel caso in cui la comunicazione dell'avvenuta cessazione avvenga in ritardo, oltre i 30 giorni, l'ente gestore avrà la facoltà di applicare, oltre alla somma a titolo di recupero spese amministrative, una ulteriore somma pari al 30% della parte fissa della tariffa, legata al mantenimento presso l'utenza di servizi di igiene ambientale comunque sussistenti nonostante la cessazione. Nel caso in cui la comunicazione dell'avvenuta cessazione avvenga fuori esercizio, oltre il 31 gennaio dell'esercizio successivo, l'ente gestore avrà la facoltà di applicare in aggiunta un'ulteriore somma a titolo di rimborso per lo storno amministrativo della fattura dell’anno successivo non superiore a € 50,00.

7. Le domande con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

8. L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.

Art. 16 regolamento-tia-2011/art16

Contenuto delle comunicazioni di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione

1. Le comunicazioni devono contenere i seguenti elementi: a. le generalità dell'utente, il codice fiscale, la residenza o il domicilio fiscale; b. il numero degli occupanti i locali per le utenze domestiche; c. ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree interne ed esterne e loro ripartizione interna d. data di inizio e/o cessazione dell'occupazione, detenzione o conduzione; e. data di presentazione della comunicazione; f. dati catastali dell’immobile occupato.

2. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante, nonché della sede legale e dell'attività esercitata.

3. La denuncia di cessazione deve contenere l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati, nonché dell'eventuale subentrante.

Art. 17 regolamento-tia-2011/art17

Riscossione e conguagli

1. L'ente gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dal contratto di servizio.

2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità stabilite dall'ente gestore.

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3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

4. L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall' ente gestore medesimo.

5. L'ente gestore provvede, altresì, al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi e forme di legge, fatto salvo il disposto dell'articolo 25 della Legge 27.12.2002, n. 289 (Finanziaria 2003).

Art. 18 regolamento-tia-2011/art18

Rimborsi

1. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa ad un subentrante per i medesimi locali o aree, per il rimborso si fa riferimento alla data in cui è stata addebitata la tariffa al subentrante medesimo.

2. L'utente può richiedere all' ente gestore il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno della scadenza del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 19 regolamento-tia-2011/art19

Attività di controllo

1. L'ente gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.

2. A tale scopo può: ƒ richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio; ƒ richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate; ƒ richiedere notizie, relativamente ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree; ƒ invitare i predetti soggetti a fornire prove, delucidazioni e chiarimenti; ƒ utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall' ente gestore medesimo; ƒ accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste dal contratto di servizio.

3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

art. 2729 del codice civile

4. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. L'ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 20 regolamento-tia-2011/art20

Violazioni e penalità

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base a elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate nel precedente articolo 19.

2. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato dall'ente gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, l'ente gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

3. Nel caso di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, l'ente gestore in aggiunta alla tariffa ha diritto di applicare, sulla somma dovuta fino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 30% a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti e per le spese sostenute di accertamento.

4. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, l'ente gestore, oltre alla differenza tra il valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata, ha diritto di applicare il 20% della differenza a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

Art. 21 regolamento-tia-2011/art21

Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs. 22/97, la Provincia determina il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 che si applica sul totale della tariffa, al netto di IVA.

2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.