Comune di Roccalveria
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Regolamento tosap 2020

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Articoli

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  • Atto pubblicato

Manutenzione

Art. 1 regolamento-tosap-2020/art1

OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

Art. 1 - OCCUPAZIONE DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO Sono soggette all'osservanza del presente regolamento tutte le occupazioni di "suolo pubblico" e "spazio pubblico" realizzate nell'ambito del territorio del Comune di Roccalveria, intese come i luoghi ed il suolo pubblico appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune ed inoltre quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituiti nei modi e termini di legge (atto volontario o usucapione). Non sono soggette le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile.

Art. 2 regolamento-tosap-2020/art2

AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE

Art. 2 - AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE E' fatto divieto occupare suolo pubblico, nonché‚ lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione o la concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato.

Art. 3 regolamento-tosap-2020/art3

OCCUPAZIONI D'URGENZA

Art. 3 - OCCUPAZIONI D'URGENZA Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale dell'Ufficio Territorio. La domanda di autorizzazione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dagli artt. 21 C.d.S. e 31 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 4 regolamento-tosap-2020/art4

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE

Art. 4 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE I soggetti che intendono occupare tratti di suolo, sottosuolo, sovrasuolo pubblico nell'ambito del territorio, sia in forma temporanea che permanente con materiali o altro, serbatoi o impianti in genere o costruire opere con carattere stabile e non, devono presentare apposita istanza in carta legale all'Ufficio Protocollo del Comune. Per le occupazioni realizzate nei mercati chiusi o aperti si osservano le norme contenute nei Regolamenti speciali. In caso di trasmissione tramite ufficio Postale, la data del timbro è valida ai fini del termine iniziale per l'avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e relativo regolamento. La domanda deve contenere: 1) le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; 2) l'esatta ubicazione e misura della porzione di suolo pubblico che si chiede occupare; 3) l'oggetto dell'occupazione, la durata ed i motivi per cui si chiede la stessa nonché la descrizione dell'opera che eventualmente si intende eseguire con le modalità di uso; 4) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni stabilite nell'autorizzazione/concessione, nel presente regolamento nonché nelle leggi vigenti in materia. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione utile per l'esame della stessa (disegno illustrativo dello stato di fatto con indicate le dimensioni dell'occupazione, e se necessario, dello stato futuro). Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate saranno considerate irricevibili. Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 4

Art. 5 regolamento-tosap-2020/art5

CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

Art. 5 - CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE L'istruttoria della pratica viene effettuata dall'ufficio competente con i termini e le modalità previste dal regolamento di attuazione della L. 241/90. Le concessioni vengono accordate previ pareri tecnici degli uffici nonché delle Commissioni competenti per materia. Dell'esito dell'esame della pratica viene data comunicazione all'interessato. Il procedimento termina con il rilascio della autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico. L'atto amministrativo deve contenere le modalità di occupazione, la durata della occupazione (temporanea o permanente), l'oggetto e la superficie della stessa, il motivo e le condizioni di carattere generale o particolare a cui viene subordinato lo stesso. La concessione viene sempre rilasciata: - senza pregiudizio dei diritti di terzi; - con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi allo scadere della stessa; - con l'obbligo di riparare a tutti i danni derivanti dall'occupazione; - con l'obbligo di costituire prestabilita e congrua cauzione da fissarsi di volta in volta a salvaguardia di eventuali danni derivanti dall'occupazione; - con l'obbligo di corrispondere i tributi nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni; - con riserva del Comune di poter revocare o modificare la stessa quando si verifichino nuove condizioni che non possano permettere la prosecuzione dell'occupazione così come concessa. - con l'obbligo di corrispondere equo corrispettivo, determinato con provvedimento amministrativo, nel caso in cui l'occupazione presupponga la demolizione di strutture o l'abbattimento di piante. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità derivante dall'occupazione stessa, in caso di danni arrecati a persone o cose. Anche quando l'occupazione viene realizzata d'urgenza, con o senza titolo, su aree di circolazione, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle norme dettate dal codice stesso e relativo regolamento di attuazione con l'obbligo a carico dell'occupante di non creare situazioni pregiudizievoli di pericolo o intralcio alla circolazione.

Art. 6 regolamento-tosap-2020/art6

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

Art. 6 - FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI A) Permanenti: quelle a carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, aventi durata non inferiore ad un (1) anno che comportano l'esistenza o meno di manufatti o impianti. B) Temporanee: tutte le autorizzazioni di durata inferiore ad un (1) anno. Sono considerate temporanee anche le occupazioni che, previa proroga, si protraggono oltre il termine originariamente consentito, e superiore ad un (1) anno. E' esclusa la possibilità di un rinnovo tacito.

Art. 7 regolamento-tosap-2020/art7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Le concessioni per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione se non con atto tra vivi o atto di successione. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione. E' fatto obbligo al concessionario di non alterare o manomettere in alcun modo il suolo occupato, a meno che non abbia ottenuto esplicita autorizzazione ad eseguire lavori, di mantenere ordine e pulizia sul suolo occupato ed inoltre ripristinare, a proprie spese, i manufatti deteriorati a seguito dell'occupazione stessa.

Art. 8 regolamento-tosap-2020/art8

SPESE DI ISTRUTTORIA, SOPRALLUOGO E RILASCIO DI CONCESSIONE

Art. 8 - SPESE DI ISTRUTTORIA, SOPRALLUOGO E RILASCIO DI CONCESSIONE Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 5

Il richiedente la concessione/autorizzazione dovrà versare, tramite la Tesoreria Comunale, i diritti stabiliti per l'istruttoria delle domande, per l'eventuale sopralluogo e il rilascio della concessione stessa, come determinati con atto dell'Amministrazione.

Art. 9 regolamento-tosap-2020/art9

CAUZIONE

Art. 9 - CAUZIONE A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione stessa, il concessionario dovrà prestare idonea cauzione, in contanti sino all'importo di € 1.032,91, mentre per importi superiori può essere costituita nelle altre forme previste dalla Legge (Fideiussione o Polizza Fideiussoria). La stessa sarà svincolata previo sopralluogo tecnico per verificare lo stato dei luoghi e previa semplice dichiarazione del funzionario competente.

Art. 10 regolamento-tosap-2020/art10

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Art. 10 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE Sono cause di decadenza della concessione: - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o chi per esso, delle condizioni previste nell'atto rilasciato; - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti; - il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; - mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 11 regolamento-tosap-2020/art11

REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 11 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, ad eccezione degli interessi e qualsiasi altra indennità. La concessione può essere sospesa, senza indennizzo, in occasione di manifestazioni e cerimonie tradizionali o per altro motivo di ordine pubblico o causa di forza maggiore. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni per le occupazioni permanenti o cinque (5) giorni per quelle temporanee, si darà luogo al rimborso dei tributi in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.

Art. 12 regolamento-tosap-2020/art12

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Art. 12 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE L'Amministrazione può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 13 regolamento-tosap-2020/art13

RINNOVO

Art. 13 - RINNOVO I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga della occupazione. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 14 regolamento-tosap-2020/art14

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Art. 14 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 6

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, comprese quelle di custodia. Resta comunque in capo all'Amministrazione comunale la potestà impositiva per dette occupazioni.

Art. 15 regolamento-tosap-2020/art15

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO

Art. 15 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la quantità dei conduttori, ecc. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Pubblicità ed Edilizio. I cartelli e le insegne pubblicitarie sono soggette alla TOSAP per la parte sporgente su suolo pubblico. Sono escluse le insegne che sporgono per una misura fino a cm.15. La superficie soggetta è calcolata sulla proiezione al suolo del mezzo pubblicitario ed in ogni caso con arrotondamento al mq. superiore.

Art. 16 regolamento-tosap-2020/art16

OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI

Art. 16 - OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 17 regolamento-tosap-2020/art17

MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

Art. 17 - MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare per non più di una (1) ora sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, previo permesso di occupazione. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nella stesso punto per più di sessanta (60) minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri fatti salvi eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 18 regolamento-tosap-2020/art18

ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE

Art. 18 - ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, l'Amministrazione Comunale avrà potere discrezionale nel fissare i tempi ed i modi dell'occupazione (nonché i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico). Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 7

Art. 19 regolamento-tosap-2020/art19

PASSI CARRABILI (DISAPPLICATO DAL 01/01/2000 DEL C. C. N° 14 DEL

Art. 19 - PASSI CARRABILI (DISAPPLICATO DAL 01/01/2000 DEL C. C. N° 14 DEL 28/02/2000) Si considera passo carrabile qualsiasi manufatto (marciapiedi, apposito intervallo lasciato sul marciapiede, terrapieno, tombinatura) o la modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Se più occupazioni della medesima natura insistono su aree appartenenti alla medesima categoria, e sono autorizzate con uno stesso provvedimento, aventi inoltre medesimo periodo di validità, ai fini della TOSAP si considerano unica occupazione. Non sono considerati passi carrai ai fini della tassabilità: 1) le semplici aperture; 2) gli accessi dove il marciapiedi prospiciente è formato da un gradino a spigolo con altezza superiore a cm 12; 3) le coperture di aree con manto bituminoso o la sistemazione dell'area antistante l'accesso con materiale ghiaioso, in quanto non costituiscono manufatto; 4) gli accessi sia carrabili che pedonali posti a filo del manto stradale o quando manca un'opera visibile che concretizzi l'occupazione e renda certa la superficie occupata. La tombinatura di fossi o canali lungo le strade, nonché il riempimento anche se di fatto a cura e spese del privato, viene considerato di interesse pubblico, e quindi non più soggetto alla tassazione, con esclusione dei tratti che sono più propriamente funzionali all'accesso alla proprietà e che, come tali, costituiscono l'accesso carrabile. Costituisce altresì accesso carrabile, tassabile a tutti gli effetti, l'interruzione della siepe prospiciente la proprietà nonché gli accessi prospicienti il marciapiede aventi spigolo inclinato o arrotondato. I proprietari degli accessi o passi carrai possono richiedere al Comune di vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il Comune nel rispetto delle norme vigenti concede l'occupazione e l'apposizione del cartello segnaletico, vietando l'utilizzazione di detta area da parte della collettività. Detta autorizzazione non consente la costruzione di alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario medesimo. La superficie tassabile se non diversamente disposto nella autorizzazione è quella risultante dal prodotto della misura della larghezza dell'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale, ma in ogni caso non superiore a mq 10.

Art. 20 regolamento-tosap-2020/art20

AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE

Art. 20 - AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE Non possono essere costruiti nuovi passi carrabili né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune.

Art. 21 regolamento-tosap-2020/art21

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRAIO

Art. 21 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRAIO Ogni passo carraio deve essere individuato da apposito segnale, avente le caratteristiche stabilite dall'art. 120 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., tabella 1 figura II° 78.

Art. 22 regolamento-tosap-2020/art22

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PASSI CARRAI

Art. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PASSI CARRAI I passi carrabili già autorizzati e quelli esistenti devono essere adeguati in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento nonché alla vigente normativa edilizia - urbanistica, del Codice della Strada e del Regolamento d'esecuzione, entro il termine di cui all'art. 234 del C.d.S..

Art. 23 regolamento-tosap-2020/art23

NORME INTEGRATIVE E DI RINVIO

Art. 23 - NORME INTEGRATIVE E DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente Capo si richiamano le norme di Legge vigenti in materia ed in particolare il D. Leg. 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i regolamenti speciali aventi efficacia generale. Il presente regolamento non si applica alle occupazioni del mercato ortofrutticolo e quelle effettuate su aree appartenenti al Patrimonio disponibile del Comune. Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 8

CAPO II MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 24 regolamento-tosap-2020/art24

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato (centro capoluogo), come delimitato ai sensi del nuovo codice della strada, sono soggette a tassazione anche se l'autorizzazione è rilasciata dall'Ente proprietario della strada. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato. Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio è classificato nelle seguenti 3 categorie: - Categoria prima - Centro abitato (centro storico); - Categoria seconda - Zona limitrofa (quartieri periferici); - Categoria terza - Rimanente territorio (frazioni); come indicate nell'allegata planimetria. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge. Non si fa luogo a tassazione per le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o metro lineare. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con istallazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 25 regolamento-tosap-2020/art25

TARIFFE

Art. 25 - TARIFFE La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

Art. 26 regolamento-tosap-2020/art26

TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, SUA GRADUAZIONE IN

Art. 26 - TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE, SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA. Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 9

La tassa per le occupazioni temporanee viene determinata in base alla tariffa giornaliera e con riferimento alle fasce orarie sottoriportate: DURATA DELL'OCCUPAZIONE MISURE DI RIFERIMENTO Fino a 8 ore Riduzione del 37% Oltre le 8 ore e fino a 24 ore Tariffa giornaliera intera Le tariffe per le occupazioni aventi durata non inferiore a 15 gg. sono ridotte del 50%.

Art. 27 regolamento-tosap-2020/art27

RIDUZIONI DELLA TASSA

Art. 27 - RIDUZIONI DELLA TASSA Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa: a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, per i quali venga concesso, a richiesta del proprietario un'area di rispetto non superiore a mq 10 (art.44, 8 comma, D. Lgs. n° 507/93); (disapplicato dal 01/01/2000) b) del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili o non utilizzati e per l'accesso ai distributori di carburante; (disapplicato dal 01/01/2000) c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia; d) del 30% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo; e) del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 gg o a carattere ricorrente con convenzione. Si intendono ricorrenti le occupazioni effettuate con una certa frequenza avendo riguardo al criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata dal titolare dell'occupazione (es.: spettacoli viaggianti, venditori ambulanti).

Art. 28 regolamento-tosap-2020/art28

ESENZIONE DELLA TASSA

Art. 28 - ESENZIONE DELLA TASSA Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui art. 49 del D. Lgs. 15/11/93 n° 507, ed inoltre: a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e religiose, b) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché‚ non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore; d) occupazioni realizzate dalle imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato o altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso; e) gli allacciamenti alle reti di erogazione dei pubblici servizi; f) le occupazioni realizzate da enti che non perseguono fine di lucro per le manifestazioni patrocinate dal Comune effettuate per attività culturali ed educative, comprese quelle finalizzate allo sviluppo economico delle realtà locali o al recupero delle tradizioni storiche; g) le occupazioni permanenti effettuate con autovetture adibite a trasposto pubblico (taxi); h) le occupazioni temporanee realizzate per interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 art. 1 della Legge 449/97.

Art. 29 regolamento-tosap-2020/art29

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 29 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 10

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Fa luogo a denuncia anche la presentazione della autorizzazione o concessione rilasciata dal competente ufficio comunale. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presenta entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune,su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione è inferiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. (inapplicabile dal 01/01/2002 con l’introduzione dell’Euro) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichi con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% . La t.o.s.a.p. temporanea per i mercati "settimanali" viene corrisposta a seguito di convenzione in massimo 4 rate trimestrali anticipate. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto. Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 15 bis del D.L. 30/4/2019 n. 34, convertito dalla Legge 28/06/2019, n. 58, qualora l’ente applichi una variazione in aumento delle tariffe della Tosap, si dispone che la rata a conguaglio delle tariffe per l’anno di riferimento abbia scadenza al 31 Dicembre.

Art. 30 regolamento-tosap-2020/art30

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Art. 30 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni. La riscossione coattiva dell’entrata tributaria relativa ad avvisi di accertamento emessi fino al 31/12/2019 avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure è affidata al concessionario del servizio di riscossione tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione è integrata con quanto disposto in materia, dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie, aggiornato da ultimo con la Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 784 a 814. Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 11

Art. 31 regolamento-tosap-2020/art31

SANZIONI

Art. 31 - SANZIONI Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applica le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/34 n° 383 (e successive modificazioni), della Legge n° 689 del 24/11/81 (e successive modificazioni) e del D. L. 30/04/1992 n° 285 (e successive modificazioni). La soprattassa del 200% della tassa dovuta, di cui al primo comma dell'art. 53 del D. Lgs. 507/93 sarà applicata solo relativamente al 1° anno di omessa, tardiva o infedele denuncia. La soprattassa del 30% per omesso, tardivo o parziale versamento, nonché l'applicazione degli interessi moratori, è dovuta per ogni singolo anno. (Art. 13 del D. Lgs. 471/97)

Art. 32 regolamento-tosap-2020/art32

ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi del decreto legislativo 267/2000, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione, ma in ogni caso con efficacia dal 1° gennaio 1994. Contestualmente si intende abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione Consiliare n° 221 del 31/10/92 nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme, ad eccezione di quelle previste nei vigenti regolamenti speciali. Le tariffe della tassa sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il 1°gennaio dell'anno successivo, salvo diversa disposizione di legge. Qualora non modificate entro il termine suddetto si intendono prorogate quelle dell'anno precedente. (Comma sostituito dal seguente, a decorrere dal 01/01/2020). Le tariffe della tassa sono adottate dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1°gennaio dell'anno in cui vengono approvate, salvo diversa disposizione di legge. Qualora non modificate entro il termine suddetto si intendono prorogate quelle dell'anno precedente. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento. CAPO III Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 12

ELENCO DELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE ISCRITTE NELLE TRE CATEGORIE PRIMA CATEGORIA Vie e Piazze delimitate da: V.le della Pace, V.le A.Oroboni, Via S.Bellino, inizio V.le Porta Po - Tangenziale Ovest, Largo Martiri Villamarzana, Via Petrarca, P.le Riconoscenza, V.le Marconi, V.le Regina Margherita (nella categoria sono compresi i civici pari e dispari delle Vie sopracitate). SECONDA CATEGORIA Vie e Piazze, escluse quelle comprese nella prima categoria, delimitate da: V.le Porta Adige fino ad incrocio con Via Calatafimi, Via Calatafimi fino ad incrocio con Tangenziale Est, V.le Tre Martiri fino ad incrocio con Via I.Nievo e V.le dei Mille, comprese le laterali Via Cappellini e Via P.Micca, Tangenziale Est fino all'incrocio con Via E.Fermi, Via Martiri di Belfiore fino ad una distanza di 400 metri, V.le Porta Po fino ad incrocio con Via Curiel, Via Vittorio Veneto fin ad incrocio con V.le del Lavoro, Via Forlanini fino ad incrocio con Via Mascherine, Via Mascagni e laterali, Via D. Gallani fino all'incrocio con Via Ponte dei Forti, V.le Amendola fino ad incrocio con Via G.Campo, Via G.Campo, Via V.Chiarugi fino allo scolo Rezzinella (nella categoria sono compresi i civici pari e dispari delle Vie sopracitate). TERZA CATEGORIA Comprende le aree, pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, delle Frazioni e quelle situate fuori dai perimetri che delimitano le zone di seconda categoria. Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 13

CAPO IV In vigore sino al 31/12/2019 TARIFFE - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE OCCUPAZIONI PERMANENTI Occupazioni permanenti suolo pubblico. (per ogni mq di superficie e per anno). Art. 44 comma 1 Lett. A) D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 32,63 2ª categoria € 27,80 3ª categoria € 22,84 Occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo. Tariffa ridotta del 30% (per ogni mq di superficie e per anno) Art. 44 comma 1 Lett. C) D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 22,84 2ª categoria € 19,46 3ª categoria € 16,01 DISAPPLICATO Passi carrabili. (per ogni mq di superficie e per anno) 1ª categoria £ 27.000 2ª categoria £ 23.000 3ª categoria £ 18.900 per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune la tassa va determinata in base ad una superficie complessiva non superiore a mq 9, l'eventuale superficie eccedente viene considerata in misura del 10%.DISAPPLICATO Passi carrabili per l'accesso agli impianti di distribuzione carburanti e quelli non utilizzati. Tariffa ridotta al 30% (per ogni mq di superficie e per anno) 1ª categoria £ 16.200 2ª categoria £ 13.800 3ª categoria £ 11.340 Occupazione permanente con tende fisse o retrattili che siano ancorate in maniera fissa al suolo o ad altro manufatto. Tariffa ridotta al 30% (per ogni mq di superficie e per anno) Art. 44 comma 2 D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 9,79 2 categoria € 8,34 3 categoria € 6,85 Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali a servizi medesimi. (la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,65 - Art. 18 legge 488/1999) € 0,65 per ogni utenza Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 14

OCCUPAZIONI PERMANENTI Occupazioni realizzate con distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 lt. e con l'occupazione del suolo con altri impianti e apparecchiature fino a 4 mq, le superfici superiori ai 4 mq sono soggette alla tassa in misura normale. Art. 48 comma 1 D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 50,75 2ª categoria € 32,63 3ª categoria € 18,12 Occupazioni della stessa natura della tabella precedente con serbatoio superiore a 3.000 lt. Per ogni 1.000 lt o frazione, oltre i 3.000 lt, si aumenta di 1/5 la tariffa base. Art. 48 comma 3 D.Lgs 507/1993 fino lt 4.000 1ª categoria € 60,90 2ª categoria € 39,16 3ª categoria € 21,74 fino lt 5.000 1ª categoria € 71,06 2ª categoria € 45,68 3ª categoria € 25,37 fino lt 6.000 1ª categoria € 81,21 2ª categoria € 52,20 3ª categoria € 29,00 fino lt 7.000 1ª categoria € 91,36 2ª categoria € 58,73 3ª categoria € 32,63 E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi collegati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 ogni 1.000 lt o frazione degli altri serbatoi. Se i serbatoi non sono comunicanti la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Distributori automatici dei tabacchi. (per ogni apparecchiatura e per anno) Art. 48 comma 7 D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 18,12 2ª categoria € 12,08 3ª categoria € 9,06 Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 15

OCCUPAZIONI TEMPORANEE Occupazione di suolo in genere. Tariffa Giornaliera Art. 45 comma 2 Lett. A) D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 2,90 2ª categoria € 2,47 3ª categoria € 2,03 Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Tariffa ridotta del 30% Art. 45 comma 2 Lett. C) D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 2,03 2ª categoria € 1,73 3ª categoria € 1,42 Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia. Tariffa ridotta del 50%. Art. 45 comma 6 Bis D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 1,45 2ª categoria € 1,24 3ª categoria € 1,02 Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli e attività commerciali. Tariffa Ridotta del 50% Art. 45 comma 5 D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 1,45 2ª categoria € 1,24 3ª categoria € 1,02 Occupazioni realizzate da pubblici esercizi (bar, trattorie ecc..) con tavolini e sedie. Tariffa Ridotta del 50% Art. 45 comma 5 D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 1,45 2ª categoria € 1,24 3ª categoria € 1,02 Occupazioni realizzate in occasione di attrazioni e giochi divertimenti dello spettacolo viaggiante. Tariffa Ridotta del 80% Art. 45 comma 5 D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 0,58 2ª categoria € 0,49 3ª categoria € 0,41 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive e politiche. Tariffa Ridotta del 80% Art. 45 comma 7 D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 0,58 2ª categoria € 0,49 3ª categoria € 0,41 Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 16

La tariffa ordinaria di ogni singola categoria è calcolata in ragione di 1/12 della tariffa base, senza la riduzione del 37% prevista per occupazioni sino ad 8 ore e cioè: 1ª categoria € 0,24 2ª categoria € 0,21 3ª categoria € 0,17 OCCUPAZIONI TEMPORANEE Occupazioni realizzate con tende o simili fisse o retrabbili poste a copertura di banchi di vendita. Tariffa ridotta al 30% Art. 45 comma 3 D.Lgs 507/1993 1ª categoria € 0,87 2ª categoria € 0,74 3ª categoria € 0, 60 Aggiornato con Delibera di Giunta Municipale n° 238 del 17/12/2003 Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 17

LEGENDA 1ª Categoria – centro abitato/storico (zona interna alla linea verde) 2ª Categoria – zone limitrofe/quartieri periferici (zona compresa tra la linea verde e blu) 3ª Categoria – rimanente territorio/frazioni (zona esterna alla linea blu) FileT.O.S.A.P.: Reg-Tosap.doc Regolamento Comunale per l‘Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa 18